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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

- la formazione e l'aggiornamento che il personale degli organi di esecuzione deve aver seguito al fine di svolgere i suoi compiti legali (let. e);

- l'assistenza internazionale e le ispezioni transfrontaliere (let. f);

- il trattamento dei dati (let. g);

- il finanziamento dei controlli (let. h).

Essa non si applica, invece, alla produzione primaria, alla macellazione e al controllo delle carni, all’importazione, al transito e all’esportazione di animali e prodotti animali e alla formazione delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Le definizioni dei termini importanti e necessari ai fini della comprensione della presente ordinanza sono riportate all'articolo 2. Tali definizioni riprendono, per lo più, il diritto europeo e segnatamente i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

Titolo 2 Controlli ufficiali

Disposizioni generali (art. 3-8)

Queste disposizioni riprendono, essenzialmente, quelle del regolamento (CE) n. 882/2004 oppure della legislazione attuale. Nell'attuale contesto legislativo, le competenti autorità di esecuzione eseguono, già oggi, controlli regolari in funzione dei rischi incontrati, i cui parametri di definizione sono indicati nell'articolo 3 capoverso 3. L'obiettivo del controllo è, come espressamente indicato all'articolo 4, verificare che chi opera nel settore del diritto alimentare applichi e rispetti i requisiti legali. I Cantoni sono liberi di determinare chi è incaricato di eseguire i controlli, entro i limiti imposti dall'articolo 49 della nuova legge L’articolo 4 istituisce, per contro, l’obbligo di documentare i controlli ufficiali, sulla falsariga dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 882/2004 e del suo allegato II capo II numeri 3-6 e 8-11. Il principio secondo cui tutte le merci che costituiscono una partita, nella quale una derrata alimentare o un oggetto d'uso rappresenta un rischio, sono a loro volta ritenute a rischio (art. 5), riprende l'articolo 14, numero 6, del regolamento (CE) n. 178/20028. L’obbligo di redigere un rapporto sui controlli, ai sensi dell'articolo 6, corrisponde all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 882/2004. L’obbligo di notificare spontaneamente la presenza di derrate alimentari e oggetti d'uso che mettono in pericolo la salute umana (art. 7) riprende la legislazione attuale (art. 55 dell'ordinanza del DFI sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). Pertanto, le autorità cantonali di esecuzione devono notificare all'USAV i casi che rappresentano un pericolo acuto per la salute o i casi di distribuzione di derrate alimentari o di oggetti d'uso a un numero indeterminato di consumatori, che interessano la popolazione di parecchi Cantoni o all'estero.

Controllo in Svizzera (art. 9-17)

Le disposizioni generali riguardanti i controlli da eseguire (art. 9) corrispondono, di fatto, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004. Le disposizioni generali che si applicano alle aziende soggette ad autorizzazione (art. 12-14) corrispondono all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004.

8 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.