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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli articoli 10 e 11 (ex art. 57a e 57b) sono stati introdotti il 15 novembre 2006 durante una revisione dell'ordinanza e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007. L’introduzione di questi articoli ha disciplinato in modo vincolante l'indagine epidemiologica dei focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari. Le esperienze acquisite dalla pratica hanno dimostrato l'importanza dello scambio reciproco di informazioni e del coordinamento delle indagini fra le autorità cantonali di esecuzione del diritto sulle derrate alimentari e le autorità sanitarie. L'articolo 11 garantisce l’informazione reciproca fra i chimici cantonali, da una parte, e i medici cantonali, dall'altra, su eventi relativi a possibili focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari. L’organo cantonale che, per primo, viene a conoscenza dell'esistenza di un possibile focolaio deve avvertire gli altri organi. Analogamente, il chimico cantonale deve condurre tutte le verifiche necessarie per ristabilire la sicurezza alimentare. Fanno parte di tali verifiche le eventuali indagini e le altre misure legali eseguite presso le imprese attive nel settore delle derrate alimentari, nonché le indagini condotte presso i consumatori per conoscerne i consumi alimentari, al fine di individuare l'origine di un focolaio di malattie determinato dalle derrate alimentari. Le eventuali misure mediche che si rendono necessarie, in particolare esami medici o prelievi di campioni di analisi, sono di competenza del medico cantonale. Le autorità sanitarie cantonali e le autorità incaricate dell'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari devono concertarsi in tutti i casi prima di adottare eventuali misure.
Gli articoli 15-17 riguardano, più in particolare, i controlli supplementari che devono essere eseguiti nel settore dei giocattoli. Tali disposizioni sono la trasposizione degli obblighi legali della Svizzera derivanti dalla ratifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999 e approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 19999.
Controllo in materia di importazione, transito ed esportazione (art. 18-32)
Le disposizioni in materia di importazione, transito ed esportazione si basano sugli attuali articoli dell'ordinanza sull'esecuzione e corrispondono alle disposizioni e ai principi del regolamento (CE) n. 882/2004. È opportuno ricordare che l’UE resta il partner economico più importante della Svizzera, mentre la Svizzera è, a sua volta, il 2° partner economico dell'Unione, considerando in modo consolidato gli scambi di merci, servizi e investimenti. In questo contesto, riveste grande importanza anche il commercio di derrate alimentari. Le importazioni da Paesi terzi, quelle che transitano dalla Svizzera attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, come pure le importazioni provenienti dall'UE fanno parte di un sistema complesso, che è stato spesso oggetto di accordi e negoziazioni (Accordo veterinario). Questa regolamentazione non è solo di tipo materiale (definizione di vari requisiti riguardanti i prodotti), ma anche formale (istituzione di una procedura di controllo).
Pertanto, il recepimento delle disposizioni e dei principi del diritto europeo in materia di controllo è importante per la Svizzera sia per adempiere i suoi obblighi, sia per garantire che non vi siano gravi ostacoli tecnici negli scambi commerciali con l'UE. È quindi necessario che tali prodotti siano controllati in base agli stessi principi applicati negli Stati membri che formano la frontiera esterna dell'UE.
Ai sensi dell'articolo 24 capoverso 6, l'USAV può chiedere all'amministrazione federale delle dogane di inviare i campioni di determinate merci a un laboratorio appositamente designato. In linea di massima, il laboratorio designato è quello cantonale, anche se, in determinati casi (situazioni di crisi o quando un laboratorio cantonale non è in grado di analizzare i campioni