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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

III. Note esplicative sulle singole disposizioni

1. Considerazioni generali

I seguenti adeguamenti sono atti unicamente all’uniformazione dei termini e non contengono modifiche materiali; pertanto si rinuncia alle note esplicative.

OMCC: articolo 3 lettere j, k e l, titolo prima dell’articolo 4, articoli 8, 12, 14, 15, 39, 46, 51, 54, 55, 58 e 59.

OIgM: titolo prima dell’articolo 1, articolo 9, allegato 1: titolo, numero 1 titolo, numero 1.9, numero 3 capoverso 2, allegato 3: titolo, allegato 5: numero 7 titolo, allegato 7: numero 3 titolo.

2. Modifiche OMCC Ingresso

Con la legge sulle derrate alimentari del 20 giugno 2014 quella del 9 ottobre 1992 è abrogata. L’ingresso deve quindi essere adeguato alle disposizioni della nuova legge sulle derrate alimentari.

Art. 1 cpv. 1

Lett. d: la nuova legge sulle derrate alimentari non contiene più disposizioni sul peso di macellazione. D’ora in avanti la competenza del Consiglio federale di disciplinare la determinazione del peso di macellazione è regolata nell’articolo 49 capoverso 2 lettera c della legge sull’agricoltura (RS 910.1), che entrerà in vigore contemporaneamente alla legge sulle derrate alimentari. Pertanto la lettera d può essere abrogata.

Lett. e: si precisa che l’ordinanza disciplina anche la produzione di derrate alimentari a base di selvaggina cacciata. A questo proposito la formulazione del diritto vigente è ambigua.

Art. 3

Lett. a: i ratiti rientrano anche in questo elenco. Inoltre viene adeguato il rimando alla nuova ODerr.

Lett. ebis: la breve definizione di selvaggina cacciata semplifica la terminologia ed è stata scelta al fine di escludere la caccia non destinata alla produzione di derrate alimentari.

Lett. f: includendo il termine «abbattimento» si chiarisce che viene intesa anche la carcassa proveniente dalla caccia.

Lett. lbis: definizione di «stabilimento per la lavorazione della selvaggina». Il punto di partenza dell’attività svolta in detto stabilimento è lo scuoiamento o la spiumatura della selvaggina, considerate fasi del processo di macellazione. Dopo questo passaggio la carcassa della selvaggina non deve essere più considerata un prodotto primario. L’ultima tappa è, come per il bestiame da macello, il sezionamento in massimo sei parti.

Lett. lter: il termine macellazione non è definito nella legislazione sulle derrate alimentari, ma viene utilizzato diverse volte nell’ordinanza. La definizione è compatibile con quella menzionata nell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (RS 455.1, art. 2 cpv. 3 lett. n).