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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Art. 8a
Questa nuova disposizione contiene le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina ai sensi dell’OMCC e stabilisce i casi in cui sono determinanti le disposizioni dell’ODerr.
Art. 10 cpv. 1 lett. b
Questa disposizione si deve applicare anche alla selvaggina cacciata.
Art. 11
Considerazioni generali: le prescrizioni per la selvaggina cacciata non sono più differenziate in funzione delle quantità vendute dall’azienda, bensì in base al canale di smercio. Le prescrizioni concernenti il controllo delle carni applicabili a seconda del canale di smercio sono contenute nell’articolo 21.
Cpv. 3: poiché la validità del controllo degli animali da macello d’ora in avanti sarà di 30 giorni (cfr. note esplicative concernenti l’art. 28), spesso all’abbattimento non sarà presente un veterinario. Pertanto sarà possibile anche l’eviscerazione all’aperto senza la supervisione di un veterinario.
Cpv. 4: le prescrizioni per la selvaggina cacciata vengono disciplinate separatamente dalle altre eccezioni nel capoverso 5.
Cpv. 5: le aziende di commercio al dettaglio che forniscono la selvaggina cacciata direttamente al consumatore e non la vendono ad altre aziende sono ad esempio ristoranti o macellerie. La formulazione si basa sul regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20042, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e collega la regolamentazione derogatoria ai requisiti «stabilimenti locali di vendita al dettaglio» e «piccoli quantitativi». «Locale» viene sostituito con «nazionale» e la limitazione dei quantitativi avviene automaticamente dato che i possibili acquirenti possono consegnare la selvaggina solo direttamente al consumatore.
Titolo prima degli art. 12 e 13a
In passato, l’utilizzo di animali che rimanevano infortunati in un incidente stradale era spesso fonte di discussioni. Inoltre i termini «selvaggina morta (in modo naturale)» e «selvaggina infortunata» non vengono utilizzati in modo uniforme. Gli animali morti (selvaggina morta) devono essere eliminati conformemente alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari e sulle epizoozie (categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale secondo l’art. 5 lett. a dell’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22)). L’articolo 13a riguarda la manipolazione di selvaggina infortunata ancora viva (selvaggina infortunata). Qualora sia destinata a essere immessa in commercio dopo l’abbattimento, essa deve essere controllata da un veterinario ufficiale. Questo obbligo è riconducibile al fatto che un animale infortunato presenta quasi sempre ferite e corpi estranei. Poiché, ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6, in caso di anomalie la selvaggina deve essere sottoposta a un controllo da parte di un veterinario ufficiale prima di essere immessa sul mercato (cfr. considerazioni al riguardo in appresso), si ritiene opportuno prevedere a priori il controllo della selvaggina infortunata da parte di un veterinario ufficiale.
2 GU L 139 del 30.04.2004, pag. 206.