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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Art. 18

Cpv. 1: tale formulazione comprende anche carcasse e prodotti della macellazione non soggetti all’obbligo di controllo delle carni. Anch’essi devono essere refrigerati al più presto.

Cpv. 3: i prodotti della macellazione vengono spesso consegnati insieme alla carcassa e devono quindi essere trasportati nel rispetto delle stesse condizioni di trasporto.

Art. 19

Cpv. 1 lett. c: nell’articolo 3 lettera lter nella definizione di macellazione nel testo tedesco viene utilizzato il termine «entfedern». Per uniformare la terminologia in tutto l’atto legislativo, nell’articolo 19 lettera c il termine «Rupfen» viene sostituito da «Entfedern». Inoltre il rimando viene adeguato alla nuova ODerr.

Cpv. 1 lett. d: l’insufflazione igienica di aria negli ovini e nei caprini prima dello scuoiamento è una pratica diffusa in tutto il mondo che agevola la fase di scuoiamento particolarmente difficile nei piccoli ruminanti. Poiché la legislazione UE non la vieta, d’ora in avanti sarà ammessa.

Cpv. 2: sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 le procedure autorizzate dall’USAV per il trattamento delle derrate alimentari.

Art. 20 cpv. 2

D’ora in avanti i criteri microbiologici nella procedura di riferimento saranno disciplinati dall’ordinanza del DFI sui requisiti igienici e non più dal regolamento (CE) n. 2073/20053.

Art. 21

Cpv. 1: per garantire la rintracciabilità della documentazione e dell’analisi di laboratorio è necessario assegnare un numero univoco all’animale. La numerazione e l’assegnazione possono essere gestite da ogni Cantone o territorio in modo individuale; non è necessario emanare disposizioni valide a livello nazionale. È determinante il carattere univoco del numero. Cpv. 2: i cacciatori devono certificare le informazioni di cui dispongono e sulle quali hanno influsso. Esse rappresentano una base importante per la successiva valutazione della carcassa della selvaggina cacciata (cfr. anche le note esplicative riguardanti l’articolo 29 cpv. 4). Cpv 3-5: se la carne è destinata a essere consegnata direttamente al consumatore o ad aziende di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore, è sufficiente il controllo da parte di una persona esperta o del cacciatore stesso, qualora disponga della formazione necessaria. In tutti gli altri casi occorre effettuare un controllo ufficiale delle carni. Non è necessario alcun controllo per la selvaggina destinata all’utilizzo privato, poiché non ricade nel campo di applicazione della legge sulle derrate alimentari (art. 2 cpv. 4 lett. a LDerr). Cpv. 6: in caso di anomalie, prima di essere immessa sul mercato la carcassa deve essere presentata a un veterinario ufficiale per il controllo delle carni.

Cpv. 7: è nell’interesse della protezione della salute sottoporre all’esame trichinoscopico ogni selvaggina ricettiva a questi parassiti prima di immetterla sul mercato. Questo esame è parte integrante del controllo delle carni secondo il capitolo 4. Separandolo da questo capitolo deve risultare chiaro che anche la carne per cui non si effettua un controllo ufficiale deve essere

3 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.