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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Lett. f: d’ora in avanti i veterinari cantonali potranno incaricare gli assistenti specializzati ufficiali di eseguire il controllo delle carni nelle aziende isolate che effettuano esclusivamente vendita diretta al consumatore.

3. Modifiche OIgM

Ingresso

L’articolo 6 OMCC è stato abrogato il 1° luglio 2011, pertanto va stralciato.

Art. 1

Con l’abrogazione dell’articolo 2, l’articolo 1 è l’unica disposizione della sezione 1. In questo caso non è necessaria una rubrica, che pertanto può essere stralciata.

Art. 7 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b

Nella versione tedesca, in concomitanza con la sostituzione dell’espressione «macello» con «macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina», nella frase introduttiva della lettera b del diritto vigente viene corretto un errore grammaticale («der amtlicher Tierarzt»).

Art. 10 cpv. 1 lett. c

Le condizioni di cui alla lettera c si applicano anche alla selvaggina d’allevamento e quella cacciata.

Art. 11 lett. e

Il modulo è stato cambiato e ora è composto da tre parti (cfr. anche l’allegato 14).

Allegato 1

N. 1.3 lett. d ed e: per il controllo degli animali da macello non è necessaria un’intensità luminosa di 540 lux, ma sono sufficienti 220 lux. Pertanto i requisiti riguardanti l’intensità luminosa devono essere modificati in tal senso.

N. 2.2 cpv. 2: la presente disposizione è valida per tutti gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Essa viene quindi eliminata in questo punto e inserita nel nuovo numero 6 dell’allegato 1.

N. 3 cpv. 3: è richiesta una superficie minima per gestire gli animali vivi per ragioni d’igiene e di sicurezza sul lavoro. Tuttavia la selvaggina viene portata nello stabilimento già abbattuta, indipendentemente dal fatto che si tratti di selvaggina d’allevamento o cacciata. Per tale motivo non è necessaria una superficie minima. Lo stesso vale per i piccoli animali, come i conigli o i volatili, poiché sono più facili da controllarle. Nell’UE non esistono disposizioni concernenti la superficie minima. Tuttavia per garantire l’igiene alimentare e minimizzare il rischio di infortuni nella pratica vengono rispettate prescrizioni simili.

N. 5 cpv. 1 lett. b e cpv. 3: anche in questa disposizione per armonizzare la terminologia tedesca i termini «Rupfen» e «rupfen» sono sostituiti da «Entfedern» ed «entfedern».

N. 6: gli animali non scuoiati o non spiumati rappresentano un grande rischio sanitario e devono quindi essere tenuti isolati dalle altre derrate alimentari. Soltanto in questo modo può