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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

sottoposta all’esame trichinoscopico. Affinché tale carne possa essere consegnata come derrata alimentare, l’esito dell’esame deve essere negativo.

Art. 21a

Cpv. 1: definizione di persona esperta.

Cpv. 2: in mancanza di fondamenti giuridici non è possibile prescrivere ai Cantoni di offrire corsi per la formazione delle persone esperte. Tuttavia saranno responsabili per la precedente approvazione dei programmi dei corsi e la verifica dello svolgimento e della qualità degli stessi. La formazione di persona esperta può essere integrata nella formazione di cacciatore.

Art. 22 cpv. 2

Le informazioni sulla catena alimentare rappresentano per il veterinario ufficiale una base decisionale fondamentale, in particolare nel caso in cui gli animali non possano essere sottoposti a controlli individuali (ad es. conigli e volatili). Attualmente la raccolta di informazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 è possibile soltanto in caso di sospetto di carenze che possono dar luogo a contestazioni. Si vuole dunque eliminare questa restrizione.

Art. 24 cpv. 2bis

Secondo l’ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401), per trasportare i volatili da cortile in un’altra azienda detentrice di animali non occorre un documento d’accompagnamento. Tuttavia, dato che i veterinari ufficiali devono disporre delle informazioni previste dal documento di accompagnamento anche in occasione della macellazione dei volatili da cortile, l’articolo 24 viene completato con i dati che i detentori di animali devono fornire all’autorità preposta al controllo delle carni. Ovviamente, i dati possono essere trasmessi anche elettronicamente. Affinché i veterinari ufficiali ricevano le informazioni con adeguato anticipo, per disporre del tempo necessario per la loro valutazione, e le informazioni riflettano lo stato di salute il più possibile attuale degli animali, la dichiarazione sanitaria deve essere presentata almeno 24 ore e al massimo 72 ore prima della macellazione.

Art. 28 cpv. 5

In Svizzera la durata di validità di tre giorni del controllo degli animali da macello non può essere applicata alla selvaggina d’allevamento. Nella maggior parte delle aziende gli abbattimenti vengono effettuati seguendo un ritmo stagionale e per diverse settimane si abbattano singoli animali. La visita dell’effettivo è soltanto un aspetto parziale della valutazione; le registrazioni dei trattamenti medicamentosi, le condizioni di detenzione e il foraggiamento forniscono informazioni altrettanto preziose. Sarebbe quindi inadeguato chiamare un veterinario ufficiale dopo l’abbattimento di ogni singolo animale. Una durata di validità del controllo degli animali da macello di 30 giorni, a condizione che una persona esperta rifaccia il controllo prima dell’abbattimento, diminuisce il problema e non costituisce un pericolo per la sicurezza alimentare.

In Germania è in vigore una norma simile. A differenza della Svizzera, il termine previsto tra il controllo e la macellazione è di 28 giorni e gli animali devono essere nuovamente controllati da una persona esperta immediatamente prima della macellazione. La norma tedesca è stata accettata dall’UE.