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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Art. 29

Cpv. 3 frase 1: nei casi in cui è previsto un controllo ufficiale della selvaggina cacciata, esso deve essere effettuato in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Qualora i cacciatori portino gli animali cacciati in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina unicamente per prepararli alla vendita, affinché siano consegnati nell’ambito della deroga di cui all’articolo 21 capoverso 3, non sussiste l’obbligo del controllo ufficiale delle carni. Lo stabilimento svolge questa attività per conto del cacciatore il quale rimane il titolare della selvaggina cacciata. Pertanto in questo caso il simbolo identificativo dell’azienda contenente il numero di autorizzazione non può essere utilizzato sull’etichettatura. Inoltre deve essere garantita la possibilità di risalire in ogni momento all’eventuale effettuazione di un controllo ufficiale delle carni.

Cpv. 3 frase 2: questa disposizione corrisponde alla formulazione precedente «controllo a campione» ed è atta a garantire che i veterinari ufficiali abbiano la facoltà di controllare carcasse non soggette all’obbligo di controllo delle carni. Ciò potrebbe essere utile per scopi quali il controllo della rintracciabilità nell’azienda, il controllo della plausibilità della documentazione e per fini generali di salute degli animali e igiene.

Cpv. 4: nell’ambito dello svolgimento del controllo delle carni, i veterinari ufficiali devono spesso confrontarsi con l’assenza degli organi da valutare. Un controllo delle carni completo non è quindi possibile. Grazie alla nuova disposizione i veterinari ufficiali potranno basare la loro decisione finale sulle indicazioni fornite dal cacciatore e dalla persona esperta.

Art. 31 cpv. 5bis

il congelamento della carne uccide i parassiti del genere Trichinella presenti nella muscolatura; dopo questo trattamento la carne non comporta più un rischio di contagio per l’essere umano. Per questo motivo l’esame trichinoscopico delle carni di suini domestici non è più necessario dopo un trattamento di congelamento sorvegliato da un’autorità. Per i cinghiali invece l’esame trichinoscopico è necessario, poiché le specie di Trichinella in essi riscontrate sono diverse da quelle dei suini domestici e non è garantita l’eliminazione delle stesse mediante il trattamento di congelamento.

Art. 42 cpv. 2

La direttiva tecnica dell’USAV concernente il controllo di animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli è stata abolita per scarsa rilevanza. Pertanto questa disposizione può essere abrogata.

Art. 43

Cfr. note esplicative relative all’art. 1 cpv. 1 lett. d.

Art. 52

Nelle singole aziende vi deve essere la possibilità di applicare procedure derogatorie al controllo delle carni se la sicurezza alimentare continua a essere garantita in egual misura.

Art. 57 cpv. 1

Lett. e: questa disposizione corrisponde a una pratica già ben consolidata in numerose aziende.