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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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necessarie. Lo stesso vale anche per la dichiarazione riguardante l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20035 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole). I consumatori attribuiscono molta importanza all’informazione riguardante l’utilizzo di tali sostanze, che deve quindi essere fornita in modo trasparente.

Art. 5: Derrate alimentari consegnate sfuse

Questa disposizione disciplina la fornitura di informazioni nel caso di derrate alimentari consegnate sfuse e si applica anche alle imprese di ristorazione.

In linea di principio i consumatori dovrebbero disporre delle stesse informazioni che vengono fornite per gli alimenti confezionati. Tuttavia non devono essere fornite necessariamente per iscritto. Ai fini della tutela della salute e della lotta contro gli inganni, alcune informazioni sono di un’importanza tale da richiedere in ogni caso la forma scritta. Dagli eventi svolti con le cerchie interessate (organizzazioni di consumatori, commercio, industria alimentare, esecuzione, ecc.) e dagli interventi parlamentari è emerso che si predilige la forma scritta, in particolare per quanto riguarda l’origine delle specie animali utilizzate per la produzione di derrate alimentari, le zone di pesca nel caso del pesce, l’impiego di sostanze per aumentare le prestazioni degli animali nel caso di derrate alimentari di origine animale e gli allergeni, il trattamento con radiazioni ionizzanti nonché l’utilizzo di organismi geneticamente modificati per tutti gli alimenti. Tale richiesta è stata accolta. I fondamenti giuridici al riguardo si trovano nell’articolo 38 della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) nonché negli articoli 3 capoverso 1 e 5 capoverso 1 dell’Ordinanza sulle dichiarazioni agricole. I rimandi alla legislazione sulle derrate alimentari ivi contenuti saranno adeguati. Anche l’Ordinanza sulle dichiarazioni agricole è attualmente sottoposta a revisione.

Nella seconda frase dell’articolo 5 paragrafo 1 vi è una deroga al principio secondo il quale le informazioni devono essere garantite anche per la vendita di merce sfusa. In base a questa deroga, se le informazioni sulla salute non sono fornite per iscritto, non è necessario menzionare l’importanza di un’alimentazione variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano o le modalità di consumo (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a e b).

Sezione 2: Denominazione specifica

Art. 6: Principi

A causa dell’abrogazione del principio positivo nella legge sulle derrate alimentari, non tutte le derrate alimentari sono definite per legge. Di conseguenza vengono messe in commercio derrate alimentari non definite sotto una denominazione specifica nelle ordinanze pertinenti. Pertanto è necessario disciplinare nuovamente la loro denominazione. Nel regolamento FIAC è richiesta una «denominazione dell’alimento». I requisiti riguardanti questa denominazione vengono recepiti nel diritto svizzero. Tuttavia, essendo ben consolidato, il termine svizzero «denominazione specifica» viene mantenuto (cfr. definizione di cui all’allegato 1). I capoversi 3 e 4 corrispondono ai capoversi 5 e 7 dell’articolo 3 dell’OCDerr vigente.

5 RS 916.51