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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 16: Indicazione dell’origine degli ingredienti caratterizzanti una derrata alimentare
Dal 1° aprile 2000 in Svizzera è obbligatorio indicare il Paese di produzione di materie prime e carne vendute sfuse6. Ai sensi del capoverso 1 dell’attuale articolo 16 OCDerr, l’obbligo di dichiarazione dell’origine delle materie prime si applica se sono soddisfatti in via cumulativa 3 criteri:
a. la parte di materia prima nel prodotto finito supera il 50 per cento in massa;
b. il Paese di produzione della materia prima non coincide con il Paese di produzione indicato sulla derrata alimentare; e
c. nella denominazione specifica o negli altri elementi della caratterizzazione della derrata alimentare vi è un riferimento che induce a credere che la materia prima provenga dal Paese indicato come Paese di produzione della derrata alimentare.
Com’è emerso dal dibattito parlamentare in merito alla LDerr, questa situazione non era soddisfacente poiché, stando a queste direttive, oggigiorno l’origine delle materie prime deve essere indicata solo in casi eccezionali. Pertanto in Parlamento è stata avanzata la richiesta di una dichiarazione dell’origine delle materie prime senza eccezioni. Tuttavia si è optato per una regolamentazione moderata. La presente proposta, ossia l’obbligo di dichiarazione quando la parte in massa di un ingrediente è pari al 50 per cento o deve essere dichiarata in conformità con l’art. 12, ha riscosso un ampio consenso nelle discussioni condotte con le parti interessate in seguito all’approvazione della nuova legge. Da queste discussioni è scaturita anche la disposizione speciale concernente la carne, in base alla quale l’origine della carne della stessa specie animale aggiunta a una derrata alimentare deve essere indicata quando la parte in massa è pari al 20 per cento. Per il miele è stato stabilito che l’origine deve essere sempre indicata, anche nel caso di miscele.
Per motivi di praticabilità (e di attuabilità), nel capoverso 2 si precisa che l’obbligo di dichiarazione si applica solo agli ingredienti non trasformati. Il termine «non trasformato» viene definito nell’articolo 2 capoverso 1 punto 10 della nuova ODerr. Dalle discussioni con le parti interessate è emerso che desta interesse soprattutto l’origine della carne. La provenienza della carne di un prosciutto o di un salame deve quindi poter essere tracciabile. Tuttavia i limiti di questa disposizione emergono quando si tratta di indicare l’origine di un alimento utilizzato come ingrediente di una derrata alimentare composta (ad es. l’origine della carne di un chorizo utilizzato come ingrediente di una pizza).
Nelle aziende di ristorazione (ristoranti, ecc.) deve essere sempre indicata l’origine ai sensi dell’articolo 5 (vendita di merce sfusa).
Art. 17: Indicazioni specifiche per la carne e il pesce
Nell’UE si applicano requisiti specifici per le indicazioni riguardanti la carne. Accanto all’indicazione dell’origine vengono richieste informazioni in merito ai luoghi di allevamento o ingrasso, macellazione e trattamento. I requisiti riguardanti l’etichettatura di pezzi di carne offerti come tali, con o senza imballaggio, sono diversi e molto complessi per la carne bovina7 e per le carni di suino, ovino, caprino e pollame8. Essi sono stati riportati in forma semplificata
6 Ordinanza sulla dichiarazione delle materie prime (ODMP) del 6 marzo 2000 (RS 817.021.51), in seguito integrata nell’articolo 16 dell’OCDerr del 23 novembre 2005 (RS 817.022.21).
7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1.
8 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto