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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7: Denominazioni protette
Questo articolo corrisponde letteralmente all’articolo 4 OCDerr. È stato necessario adeguare i rimandi alle derrate alimentari di origine animale e ai vini.
Sezione 3: Elenco degli ingredienti
Art. 8: Indicazioni necessarie e ordine
Conformemente al regolamento FIAC, il capoverso 1 prevede che la parola «ingredienti» compaia nel titolo dell’elenco degli ingredienti. Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 5 capoverso 1 OCDerr. Nel capoverso 3 è stato introdotto l’obbligo di caratterizzazione dei nanomateriali e nel capoverso 4 si stabilisce che i microorganismi impiegati negli alimenti devono essere indicati con la specifica nomenclatura scientifica. Alcuni particolari della dichiarazione degli ingredienti, come ad es. le indicazioni concernenti l’acqua aggiunta, l’origine degli oli e dei grassi vegetali, le categorie funzionali e gli ingredienti composti, vengono regolati nell’allegato 4. Nell’OCDerr queste indicazioni specifiche sono disciplinate nell’articolo 5 capoverso 2.
Art. 9: Eccezioni
Nel capoverso 1 sono enumerate le derrate alimentari per le quali non è necessario un elenco degli ingredienti. Nel capoverso 2 vengono precisati i componenti delle derrate alimentari che non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti, come gli additivi trasferiti, le sostanze di supporto ecc.
Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate Art. 10
Questa sezione corrisponde nella sostanza all’articolo 8 OCDerr. Il relativo allegato 5 corrisponde all’allegato 1 OCDerr.
Art. 11
In questo articolo vengono disciplinati i requisiti riguardanti la caratterizzazione degli allergeni. I capoversi 1-4 corrispondono ai capoversi 1 lettere a-c, 2bis e 1bis OCDerr. I requisiti specifici dell’OCDerr concernenti gli additivi, le sostanze di supporto, ecc., possono essere omessi poiché, in base alla nuova legge sulle derrate alimentari, tutte le sostanze aggiunte a un alimento rientrano nel concetto di derrata alimentare (cfr. art. 4 LDerr). I requisiti svizzeri riguardanti le «mescolanze prodottesi inavvertitamente o contaminazioni» sono stati mantenuti nei capoversi 5-9 (corrispondenti all’art. 8 capoversi 3-7 OCDerr).
Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) Art. 12
In questo articolo vengono stabiliti i principi relativi alla QUID, che corrispondono all’attuale articolo 9 capoverso 1 lettere a-c OCDerr. Nel capoverso 1 è stata aggiunta la lettera d, la quale precisa che la QUID è necessaria anche quando un ingrediente è rilevante per la caratterizzazione di una derrata alimentare e per la sua distinzione da altri prodotti. I particolari e le eccezioni riguardanti la QUID sono riportati nell’allegato 6.