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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 13
Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera e, sulle derrate alimentari deve figurare la data minima di conservabilità o la data di consumo. La data minima di conservabilità deve essere sempre indicata quando non è prevista la data di consumo. La data di congelamento deve essere fornita solo per le derrate alimentari che devono essere conservate al freddo (cpv. 1). I particolari riguardanti la datazione sono riportati nell’allegato 7 (cpv. 2).
Sezione 7: Condizioni di conservazione e utilizzo Articolo 14
I capoversi 1 e 2 sono ispirati all’articolo 25 del regolamento FIAC. Tuttavia i principi in esso stabiliti sono stati combinati con le prescrizioni concernenti le derrate alimentari refrigerate e surgelate di cui all’art. 18 dell’OCDerr vigente. Per una maggiore coerenza, l’attuale capoverso 2bis è stato inserito nell’allegato 2 (parte A punto 2) tra le disposizioni sulla denominazione di una derrata alimentare.
Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell’origine Art.15: Indicazione del Paese di produzione
Da diversi anni in Svizzera viene attribuita molta importanza all’indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari. La nuova legge sulle derrate alimentari prevede pertanto che esso sia sempre indicato. Sebbene il Consiglio federale possa stabilire deroghe, non si è avvalso di tale possibilità.
In linea di principio nell’UE il Paese di origine o il luogo di provenienza viene richiesto sull’etichettatura solo quando il consumatore potrebbe essere tratto in inganno. Tuttavia è obbligatorio per la carne bovina, le uova, il miele e la carne fresca, refrigerata o congelata di suino, ovino, caprino e pollame nonché per le derrate alimentari di origine vegetale come l’olio di oliva e gli ortofrutticoli freschi. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che in futuro il Paese di origine o il luogo di provenienza dovrà essere indicato anche per altri alimenti.
Il presente articolo 15 corrisponde essenzialmente all’articolo 15 dell’OCDerr vigente. La nuova norma non vale solo per l’indicazione della Svizzera quale Paese di produzione, ma per tutti i Paesi. La novità è rappresentata dal fatto che per le derrate alimentari preparate può essere indicata una regione geografica più ampia (cpv. 4). Nel commercio emergevano problemi ricorrenti per quanto riguarda i prodotti molto trasformati come le barrette di cioccolato o di cereali, le margarine, i prodotti lattiero-caseari complessi come il gelato, le pizze surgelate, ecc., poiché le imprese operanti a livello internazionale producevano in Paesi diversi a seconda della capacità produttiva. Spesso l’elenco degli ingredienti e le altre indicazioni riportate sulle confezioni sono stampate in più lingue, per non dover produrre etichette diverse a seconda del Paese e della lingua. La modifica del Paese di produzione, nel rispetto delle prescrizioni speciali svizzere, comportava oneri e costi significativi e spesso veniva effettuata in modo scorretto.
Per i prodotti della pesca deve essere indicato il Pese di produzione. Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 8.