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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo

nell’articolo 16. Non appena tali carni vengono esportate nell’UE, devono essere rispettate le prescrizioni dei due regolamenti menzionati. Nel caso della carne bovina, l’indicazione obbligatoria dei numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento non sostituisce il marchio di identificazione.

Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione, mentre quello di origine deve figurare solo nel caso in cui non corrisponda a quello di produzione.

Per singoli pezzi di pesce deve essere indicata la zona di pesca ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5. Qualora il pesce sia utilizzato come ingrediente, queste informazioni devono essere indicate solo se sono soddisfatti i requisiti sull’indicazione dell’origine di cui all’articolo 16, ossia se il pesce caratterizza in modo determinante la derrata alimentare in questione.

È importante rilevare che, ai sensi dell’articolo 18 della nuova ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, deve essere menzionata anche la categoria di attrezzi da pesca e il metodo di produzione.

Sezione 9: Tenore alcolico Art. 18

Nella legislazione vigente l’indicazione «% vol.» è disciplinata nell’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche9. La disposizione è stata ripresa senza variazioni a livello contenutistico.

Sezione 10: Partita Art. 19: Principio ed eccezioni

La definizione di partita si trova nell’allegato 1. La formulazione di queste disposizioni è identica a quella del vigente articolo 20 OCDerr.

Art. 20: Modalità per l’indicazione della partita

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 21 OCDerr. Nel capoverso 2 si precisa la posizione in cui deve figurare la partita.

Sezione 11: Dichiarazione del valore nutritivo

Questa sezione è stata completamente rivista, poiché d’ora in avanti la dichiarazione del valore nutritivo sarà obbligatoria per la maggior parte degli alimenti. In alternativa può essere utilizzato anche il termine «caratterizzazione del valore nutritivo» (cfr. definizioni di cui all’allegato 1). Le indicazioni obbligatorie del valore nutritivo devono mettere i consumatori nella condizione di poter fare una scelta informata. In linea di principio non sono emersi elementi nuovi. Tutte le prescrizioni sono già contenute nella sezione 11 dell’attuale OCDerr. Gli articoli e le disposizioni sono stati ristrutturati e in parte spostati negli allegati.

L’intera sezione non si applica agli integratori alimentari e alle acque minerali naturali e di sorgente. Tuttavia si applica alle derrate alimentari destinate all’alimentazione di determinate fasce della popolazione, come gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Le deroghe all’obbligo di indicazione della dichiarazione del valore nutritivo sono elencate

nell’allegato 10 (cfr. art. 22).

riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o

congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19.

9 RS 817.022.110