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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 21: Indicazioni necessarie

L’indicazione del valore energetico, altrimenti definito valore calorico o energia (cpv. 1), è obbligatoria. Nella versione tedesca del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura solo il termine «valore calorico». Tuttavia questa traduzione non corrisponde alla terminologia inglese originale («energy value»). Affinché in Svizzera si possa continuare a utilizzare tutti e tre i termini, in questo capoverso viene fatto esplicito riferimento agli stessi. Deve inoltre essere indicato il tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questo ordine di presentazione era già stabilito nell’attuale OCDerr (art. 22 cpv. 1).

Nel capoverso 2 viene rilevata la possibilità di indicare che il tenore di sale è dovuto al sodio naturalmente presente.

Il capoverso 3 stabilisce come e con quali sostanze può essere integrata la dichiarazione del valore nutritivo. Viene specificato inoltre che le vitamine e i sali minerali possono essere indicati solo se sono presenti nella derrata alimentare in quantità significative. Queste ultime si basano sulle quantità di riferimento elencate nell’allegato 9 e, nel caso delle vitamine e dei sali minerali, sui valori nutritivi di riferimento (NRV).

In base al capoverso 4, se viene menzionato il contenuto di una sostanza di cui al capoverso 3 in una derrata alimentare, il suo tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo.

Il capoverso 5 stabilisce che alcune indicazioni possono essere ripetute, legittimando le indicazioni sulla parte anteriore dell’imballaggio (front of pack).

Il capoverso 6 prevede che anche la quantità di sostanze che sono oggetto di un’indicazione nutrizionale o sulla salute deve essere indicata nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo.

Art. 22: Derrate alimentari esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione del valore nutritivo

Il capoverso 1 rimanda all’allegato 10, nel quale sono elencate le derrate alimentari che non necessitano di una dichiarazione del valore nutritivo.

Il capoverso 2 stabilisce i requisiti concernenti una dichiarazione del valore nutritivo volontaria. Essa può essere fornita in misura limitata per le derrate alimentari di cui all’allegato 10 e per gli alimenti non preimballati; ad es. nel caso di bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume deve limitarsi all’indicazione del valore energetico.

Art. 23: Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive

Questa disposizione stabilisce i fattori di conversione mediante i quali devono essere calcolate le indicazioni richieste e i principi sui quali devono basarsi i valori medi. I fattori di conversione sono elencati nell’allegato 11 e le unità di misura sono indicate nell’allegato 12. Le prescrizioni corrispondono essenzialmente alle disposizioni vigenti dell’OCDerr, tuttavia sono presentate in forma leggermente diversa e comprendono gli allegati.

Art. 24: Indicazione per 100 g o 100 ml

In linea di principio il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per 100 g o 100 ml. Per le vitamine e i sali minerali deve essere espressa anche la percentuale delle quantità di riferimento, in conformità con lʼallegato 9. La percentuale delle quantità di riferimento può essere indicata in via supplementare anche per i macronutrienti, tuttavia deve