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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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e. nel caso del latte sottoposto a pastorizzazione o pastorizzazione alta, la menzione «conservare al riparo dalla luce»;

f. se il latte è stato sottoposto a omogeneizzazione, la menzione «omogeneizzato».

Art. 47 Ulteriore caratterizzazione per il latte crudo

1 Se il latte crudo è consegnato preimballato, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OID21 devono figurare:

a. la temperatura di conservazione;

b. l’indicazione che, trattandosi di latte crudo, deve essere riscaldato ad almeno 70 °C prima del consumo;

c. la menzione «conservare al riparo dalla luce».

2 Se il latte crudo è servito sfuso, il punto di consegna è tenuto a informare adeguatamente i consumatori sul fatto che il latte crudo non è pronto al consumo e che deve essere riscaldato almeno a 70 °C prima di essere consumato. Inoltre, il punto di consegna è tenuto a informare sulla conservabilità e sulle condizioni di conservazione del latte crudo.

Capitolo 12: Prodotti di latte

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 48 Definizione

1 I prodotti di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte o dall’ulteriore lavorazione di prodotti di latte che possono contenere ingredienti e additivi specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

2 Sono fatte salve le disposizioni specifiche del prodotto.

Art. 49 Requisiti dei prodotti di latte con ingredienti non lattei

I prodotti di latte possono contenere al massimo 300 g di ingredienti non lattei per kg. Gli ingredienti non lattei non possono sostituire i componenti del latte dal profilo funzionale né interamente né in parte.

Art. 50 Caratterizzazione

1 Nel caso dei prodotti di latte, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OID22 devono figurare:

a. il tenore di grasso in g per kg, in g per 100 g o in percentuale («%»);

b. il tipo di trattamento termico.

21 RS …

22 RS …