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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 55 Requisiti dello yogurt

1 Il prodotto finito deve contenere complessivamente almeno 10 milioni di unità formanti colonia dei microrganismi di cui all'articolo 54 capoversi 1 o 2 per grammo.

2 Lo yogurt può contenere anche altri microrganismi adeguati.

3 Per quanto riguarda il tenore di grasso di latte vale quanto segue:

a. nello yogurt magro o nello yogurt scremato: al massimo 5 g per kg;

b. nello yogurt parzialmente scremato: più di 5 g e meno di 35 g per kg;

c. nello yogurt o nello yogurt intero: almeno 35 g per kg;

d. nello yogurt arricchito con panna, prodotto con latte e panna: almeno 50 g per kg.

Art. 56 Denominazione specifica dello yogurt

1 Lo yogurt di cui all’articolo 54 capoverso 1 deve avere la denominazione «yogurt».

2 La denominazione «yogurt» applicata a prodotti di cui all’articolo 54 capoverso 2 deve essere completata con un’espressione, ad esempio «yogurt dolce», che informi in modo adeguato in merito alle proprietà dello yogurt modificate mediante lattobacilli specifici.

3 Per lo yogurt e lo yogurt ottenuto mediante altri tipi di colture parzialmente scremati o arricchiti con panna occorre menzionare, immediatamente in combinazione con la denominazione specifica, il tenore di grasso in % in massa. L’indicazione del tenore di grasso si riferisce alla parte di latte.

Art. 57 Kefir

Il kefir è ottenuto mediante una fermentazione del latte. Oltre alla fermentazione acidolattica ha luogo una fermentazione alcolica con lieviti.

Art. 58 Requisiti del kefir

1 Il kefir deve contenere almeno 1 milione di batteri acidolattici formanti colonia e almeno 10 000 lieviti vitali per grammo di prodotto finito.

2 Per il tenore di grasso di latte sono applicabili per analogia i requisiti relativi allo yogurt.

Sezione 3: Formaggio

Art. 59 Definizioni

1 Il formaggio è un prodotto ricavato dal latte, che viene separato dal siero mediante presame o altre sostanze o procedimenti coagulanti. A seconda della sua natura, esso può essere sottoposto a ulteriore trattamento o a maturazione.