Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288

deve essere sempre informato della presenza nella riserva d’uccelli acquatici e migratori di titolari di un’autorizzazione di caccia muniti di armi. Occorre quindi mettere a punto in via preliminare una pianificazione insieme ai cacciatori interessati, ed eseguire anche un controllo dei capi di selvaggina abbattuti nella zona protetta.

La disposizione della lettera l è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’intesa è ora limitata al servizio cantonale competente.

Art. 15 cpv. 4 ORUAM

4

Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.

Al riguardo, la disposizione è completata per dare alla Confederazione la possibilità non solo di non concedere alcuna indennità per la prevenzione o il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, ma anche di chiederne la restituzione, qualora un Cantone non abbia adottato le opportune misure nonostante la loro presumibile utilità. Tuttavia, se risulta evidente che la rinuncia a tali misure è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi della gestione delle zone protette, in tali casi il versamento di un’indennità deve essere fondamentalmente possibile. In relazione alle misure, si rimanda ora all’articolo 8 o 9 anziché all’articolo 8 o 10 come finora. Il rimando all’articolo 10 è probabilmente il risultato di un errore redazionale.

La modifica si basa sul principio che la Confederazione versa dei contributi per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e concede delle autorizzazioni per la regolazione degli effettivi di specie cacciabili nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Se tuttavia si verificano comunque dei danni causati dalla selvaggina, la Confederazione paga un contributo per risarcire tali danni. Dal canto loro, i Cantoni sono tenuti a una gestione attenta dei contributi federali.

10/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288