Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288
bis Art. 10 cpv. 1, 1 e 2 ORUAM Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni
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I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.
1bis bis
Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 198810.
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Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.
La disposizione relativa all’abbattimento di animali selvatici malati o feriti è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «animali» è ora sostituita con «animali selvatici».
Inoltre è previsto l’inserimento di una nuova disposizione che obbliga i sorveglianti delle riserve a contenere e/o allontanare, per quanto possibile, gli animali selvatici non indigeni sulla base delle liste di specie dell’allegato 1 e 2 dell’OCP. La base è costituita dall’articolo11 capoverso 5 LCP, che deroga al generale divieto di caccia nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli autorizzando l’abbattimento di selvaggina se necessario per la conservazione della diversità delle specie e la
bis
protezione del biotopo, nonché in modo esplicito dall’articolo 8 capoverso 5 OCP. Nell’allegato 1 e 2 dell’OCP sono elencate le specie animali selvatiche non indigene che rientrano nel campo d’applicazione della legge sulla caccia (art. 2 LCP) e per le quali l’UFAM, in base allo stato attuale delle conoscenze, ritiene che la loro messa in libertà in Svizzera possa minacciare la diversità delle specie indigene e che pertanto debba essere impedita. Per tale motivo la loro detenzione, è stata sottoposta ad un obbligo di autorizzazione secondo alla legislazione sulla caccia (allegato 1) oppure addirittura vietata (allegato 2). In maniera corrispondente, deve essere anche possibilmente evitato che specie di questa lista messe eventualmente in libertà, s’insedino nelle riserve federali. L’esperienza ha dimostrato che con un aumento del loro effettivo, l’allontanamento si renderebbe sempre più difficile, motivo per cui ora i sorveglianti delle riserve sono direttamente incaricati di adottare in tempo utile le necessarie misure contro tali animali. L’UFAM deve essere informato in
bis
merito a dette misure, che vengono per quanto necessario da esso coordinate (art. 8 cpv. 5 OCP).
Art. 11 cpv. 2 e 4 ORUAM
2
I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.
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Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.
In questa disposizione è stata adeguata la posizione dei sorveglianti delle riserve cantonali: anziché di «funzionari cantonali» si parla ora di «personale cantonale». Questa modifica è stata apportata in quanto i sorveglianti non sono ora più nominati quali funzionari in tutti i Cantoni, ma assunti costituendo un rapporto di lavoro di diritto pubblico. In maniera analoga viene adeguata anche la regolamentazione del capoverso 4 per specificare che tali persone non sono più nominate ma assunte.
bis Art. 12 cpv. 1 lett. e, f ed l ORUAM
1
Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (Art. 9);
l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale.
I compiti dei sorveglianti delle riserve sono aumentati. Rientra ora tra questi anche la gestione dei visitatori nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, un compito che ha un ruolo sempre più importante vista la crescente utilizzazione di queste zone per le attività del tempo libero e ricreative.
In relazione ai provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a
bis ter
specie cacciabili nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori (cfr. art. 9 cpv. 1, 1 , 1 e 2), al sorvegliante della riserva è ora assegnato anche il compito di svolgere una funzione di coordinamento e sorveglianza, e questo sia per quanto concerne la verifica dei presupposti per l’adozione di misure regolative, sia per quanto concerne l’esecuzione delle medesime ad opera di titolari di un’autorizzazione di caccia. Il momento, il luogo e le modalità di svolgimento della regolazione sono aspetti che rientrano nel coordinamento e nella sorveglianza. Pertanto, il sorvegliante della riserva
10 RS 922.01 9/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288