Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288

N. 119 Bolle di Magadino (TI): estensione del perimetro, adeguamento della suddivisione delle parti della riserva nonché aggiornamento della scheda

 Il perimetro della riserva viene esteso. Il confine occidentale della riserva è ora situato tra Vira Gambarogno e Tenero.

 La descrizione della riserva è completata di conseguenza. Nel frattempo si è insediata la moretta tabaccata, che è ora anch’essa menzionata nella descrizione della riserva.

Le disposizioni particolari sono completate conformemente alle disposizioni cantonali.

 L’esercizio del campo d’aviazione di Locarno resta garantito in base al Piano settoriale

dell’infrastruttura aeronautica.

N. 127 Kaltbrunner Riet (SG): ora: Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet: estensione del perimetro

 Le due parti della riserva situate sul territorio dei Comuni di Kaltbrunn e Uznach sono riunite in un’unica zona più ampia, integrata con una zona cantonale protetta già esistente sul territorio del Comune di Benken. Le consultazioni con la commissione delle zone protette, i Comuni coinvolti e l’UFAM hanno confermato l’utilità di questa estensione del perimetro.

 Il nome della riserva è ora modificato da «Kaltbrunner Riet (SG)» in «Benkner-, Burger-, Kaltbrunner-Riet (SG)».

 La descrizione della riserva nonché le disposizioni particolari sono adeguate corrispondentemente all’estensione del perimetro.

 Fino al 30 marzo 2016 è necessaria una soluzione transitoria per la caccia, in quanto fino ad allora sono ancora validi i contratti di affitto delle zone venatorie. Dal 1° aprile 2016 è previsto il divieto generale di caccia nell’intera zona protetta, fatta eccezione per gli interventi di regolazione degli ungulati e dei predatori nell’ambito delle disposizioni particolari previste dalla scheda.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per l’adempimento del mandato legale conformemente all’ORUAM fonda dal 2008 su accordi programmatici. Nell’ambito delle zone di protezione della selvaggina, la Confederazione partecipa finanziariamente accordando delle indennità globali per coprire i costi della sorveglianza, dell’infrastruttura necessaria alla sorveglianza,nonché della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Per le 36 riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori ORUAM esistenti, la Confederazione stanzia per il periodo programmatico 2012-2015 un importo annuale di circa 1 milione di franchi. L’importo forfettario per i danni causati dalla selvaggina ammonta a un massimo di 1’400 franchi per riserva. L’importo è tuttavia versato solo se anche i Cantoni adottano misure adeguate per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

La revisione parziale dell’ORUAM non prevede la delimitazione di nuove riserve d’uccelli acquatici e migratori e le estensioni dei perimetri non comportano costi supplementari. I mezzi necessari sono tenuti in conto nel preventivo 2015 e nel piano finanziario 2016-2018, alla voce di bilancio A2310.0127 Fauna selvatica, caccia e pesca dell’UFAM. Pertanto, il progetto non ha per la Confederazione ripercussioni né finanziarie né personali.

4 Data dell’entrata in vigore

L’entrata in vigore della presente revisione parziale dell’inventario federale sulle riserve d’uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale è prevista per il 1° aprile 2015.

13/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288