Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288

2 Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e forestali.

Le disposizioni dell’articolo 9 contengono adeguamenti motivati per la pianificazione, l’autorizzazione e l’esecuzione di interventi di regolazione sugli effettivi di specie animali cacciabili secondo la legge federale sulla caccia (LCP; RS 922.0).

Secondo la legge sulla caccia (art. 11 cpv. 5), la caccia nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è vietata. Tuttavia, la legge sulla caccia conferisce agli organi esecutivi cantonali la facoltà di autorizzare l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. Le disposizioni dell’articolo 9 fanno in particolar modo riferimento all’abbattimento degli ungulati selvatici appartenenti a specie cacciabili, specificatamente i cinghiali. Gli effettivi di cinghiali continuano ad espandersi in Svizzera e, a seconda del luogo, aumenta notevolmente la loro consistenza numerica. Al contempo crescono i danni arrecati alle colture agricole. Inoltre, le tranquille riserve d’uccelli acquatici e migratori non soggette a disturbi antropici, sono utilizzate volentieri dai cinghiali come luoghi di rifugio durante il giorno. Un’importante funzione delle riserve per gli uccelli è, in maniera molto esplicita, quella di offrire uno spazio vitale agli uccelli e ai mammiferi ai sensi dell’articolo sullo scopo della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). L’obiettivo deve pertanto essere, da un lato che i cinghiali possano beneficiare dell’habitat delle riserve d’uccelli acquatici e migratori e, dall’altro, che i danni da selvaggina da essi causati all’interno e in prossimità delle riserve d’uccelli acquatici e migratori siano ridotti a un livello tollerabile. A tale riguardo è incontestabile la necessità di misure attive di prevenzione dei danni come per esempio quella di scegliere per le colture a rischio (per es. il mais) terreni lontani dai boschi delle riserve per gli uccelli. Anche interventi di caccia efficaci sulla selvaggina diretti dal Cantone in prossimità delle zone protette può contribuire a ridurre al minimo i danni da selvaggina. Se tali misure dovessero tuttavia non essere sufficienti, possono diventare necessari anche interventi sugli effettivi di selvaggina all’interno delle zone protette, che si tratti di abbattere singoli animali secondo l’articolo 8 dell’ORUAM oppure appunto di misure di regolazione secondo il presente articolo.

Con l’aumento della percentuale di superficie occupata dalle riserve per gli uccelli, cresce anche il bisogno d’interventi venatori su tali superfici. Attualmente esistono notevoli differenze tra i Cantoni per quanto riguarda le misure impiegate per la regolazione degli effettivi di cinghiali nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Le pratiche alle quali si fa tra l’altro ricorso sono la caccia individuale, la caccia in battuta, la caccia vagante con cane, il foraggiamento d’adescamento per abbattere la selvaggina, la caccia circoscritta alle fasce marginali delle zone protette o anche alle loro zone nucleo, gli abbattimenti limitati alle aree agricole e forestali o anche alle zone con canneti, gli abbattimenti eseguiti da organi esecutivi o cacciatori ecc.

Oltre alla regolazione degli effettivi di cinghiale può diventare necessaria anche quella degli effettivi di capriolo o di piccoli predatori (volpe, tasso, faina). I caprioli possono causare notevoli danni da brucatura in alcuni tipi di colture agricole (le verdure, l’insalata, le fragole, le viti). Nel caso dei predatori, il rischio elevato di trasmissione di malattie parassitarie (per es. la tenia della volpe) dovuto alle deiezioni in prossimità dei terreni con colture di verdure e colture di bacche, ma in particolar modo la predazione di uccelli che nidificano al suolo (per es. la pavoncella) possono generare dei conflitti di utilizzazione. Infatti, questi predatori essendo dei generalisti sono in grado di sfruttare al massimo il paesaggio rurale e inoltre l’assenza di predatori di taglia più grossa fa sì che il loro numero si accresca notevolmente. Lo stesso accade con gli effettivi di cornacchie (nere e grigie). In casi giustificati, per risolvere tali conflitti, oltre ad altre misure, può essere utile ricorrere alla regolazione degli effettivi di predatori appartenenti a specie cacciabili. Complessivamente, con la revisione dell’articolo 9 le direttive per la pianificazione e l’esecuzione degli interventi sugli effettivi di specie cacciabili risultano migliorate e, per quanto necessario, chiarite ai fini di un’esecuzione uniforme.

Modifiche del capoverso 1: le disposizioni del capoverso 1 corrispondono sostanzialmente alle attuali. È ora ripresa la formulazione dell’articolo 11 capoverso 5 LCP e con essa è stata in particolare sostituita l’espressione «danni intollerabili» con «eccessivi danni». Per effettivo s’intendono gli animali selvatici che vivono in una zona protetta; per regolazione s’intende la riduzione dell’effettivo a un livello socialmente auspicabile, rispettando al contempo il mandato di protezione delle specie. L’autorizzazione degli interventi di regolazione non è più regolamentata in questo capoverso ma

ter

separatamente in un nuovo capoverso 1 .

bis bis

Nuovo capoverso 1 : il nuovo capoverso 1 precisa i criteri che devono essere verificati affinché siano soddisfatti i presupposti per realizzare delle misure di regolazione. Assolutamente

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