Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288
2.2 Modifica del diritto vigente
Modifica di un’altra ordinanza
L’ordinanza del 30 settembre 199111 sulle bandite federali è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. a, bbis e c nonché cpv. 3
1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata;
bbisil foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
c. in foresta i cani vanno condotti al guinzaglio;
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 6 cpv. 4
4 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 ss LPN.
Art. 8 cpv. 3
Abrogato
Art. 10 cpv. 1, 1bis e 2 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni
1 Gli organi di protezione della selvaggina delle bandite sono tenuti ad abbattere gli animali selvatici malati o feriti.
1bis bis
Prendono dei provvedimenti contro gli animali non indigeni secondo l’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 198812.
2
Annunciano immediatamente questi tiri e i provvedimenti al servizio cantonale competente. L’UFAM deve essere altresì informato in merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1bis.
Art. 11 cpv. 2 e 4
2 I guardiacaccia delle bandite fanno parte del personale cantonale.
4 Sono assunti dal Cantone previa consultazione dell’UFAM.
Art. 12 cpv. 1 lett. e ed fbis
1 Il servizio cantonale competente affida ai guardiacaccia i compiti seguenti:
e. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori delle bandite;
fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti per la regolazione di ungulati appartenenti a specie cacciabili (Art. 9);
Art. 15 cpv. 4
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se, nonostante la loro necessità e utilità, non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9.
L’ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) e l’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori, sono entrambe basate sull’articolo 11 LCP e su una strategia di protezione del territorio. Questo significa che i territori con un’elevata densità e una grande diversità delle specie possono essere sottratti alla caccia. Entrambe le ordinanze federali sono state elaborate contemporaneamente e strutturate in modo simile. Sono entrate entrambe in vigore nel 1991. Le modifiche dell’ORUAM sono riportate in modo congruente nell’OBAF. La motivazione alla base della contemporanea revisione di questi articoli dell’OBAF è in ogni caso analoga a quella della presente revisione dell’ORUAM.
11 RS 922.31
12 RS 922.01 11/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288