Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288

degli effettivi di cinghiali che rifugiandosi di giorno nelle tranquille zone protette provocano poi durante la notte danni nei terreni agricoli circostanti, oppure all’aumento degli effettivi di ungulati che in prossimità delle lecche saline compromettono la rinnovazione boschiva. Tra l’altro non va sottovalutato il rischio di trasmissione di malattie, in quanto presso i siti di foraggiamento e le lecche saline si formano frequentemente degli ammassamenti innaturali di animali selvatici. L’introduzione di foraggio non locale (per es. mais per attirare o foraggiare i cinghiali) può addirittura modificare la vegetazione locale a causa degli effetti fertilizzanti.

Il foraggiamento della selvaggina e la posa di lecche saline nelle zone protette sono pertanto, in linea generale, non auspicate e da vietare; d’altro canto, però, l’utilizzo di queste risorse artificiali può anche risultare utile per affrontare in modo mirato situazioni particolari. Infatti, la creazione di lecche saline e punti di foraggiamento può servire per modificare e indirizzare nella maniera desiderata l’utilizzo di un territorio da parte della selvaggina e trasformarsi così, in certi periodi dell’anno, in un sistema per gestire la prevenzione dei danni causati dalla stessa. Oppure potrebbe presentarsi una stagione invernale con condizioni meteorologiche estreme, tali da richiedere un foraggiamento d’emergenza ai fini della protezione degli animali e delle specie. In questi casi, tuttavia, tali misure devono essere sottoposte a un controllo e a un’autorizzazione ufficiale. Riserve al riguardo possono essere definite secondo l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 5 capoverso 3 in modo specifico a seconda dell’oggetto. In alcune riserve d’uccelli acquatici e migratori sono attualmente presenti dei siti di foraggiamento di anatre e cigni molto amati dalla popolazione, dove probabilmente non è possibile imporre in tempi brevi un divieto di foraggiamento. I Cantoni hanno la possibilità di identificare questi siti nevralgici e di intervenire al riguardo, iniziando a sensibilizzare l’opinione pubblica e a disporre di non foraggiare gli animali. Le riserve relative al divieto generale di foraggiamento, limitate a zone circoscritte, possono essere anch’esse definite secondo l’articolo 2 capoverso 2 e dell’articolo 5 capoverso 3 in modo specifico a seconda dell’oggetto.

Art. 6 cpv. 3 ORUAM

3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza nonché quelle di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio4.

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione più generale «disposizioni particolari» sostituisce ora l’espressione «disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore».

bis ter Art. 9 cpv. 1, 1 , 1 e 2 ORUAM

1

Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati, e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione.

1bis

Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:

a. l’entità degli effettivi di specie animali da sottoporre a regolazione all’interno e all’esterno della zona protetta;

b. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno;

c. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi che vivono all’interno della zona protetta;

d. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;

e. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta.

1ter

Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già consentiti secondo l’articolo 2 capoverso 2, allora essi:

a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente autorizzati da parte dell’UFAM;

b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori devono essere previamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM.

6 SR 451 4/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288