Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288

indispensabile è la verifica, fatta in base all’habitat annuale, della consistenza numerica degli effettivi all’interno e all’esterno della zona protetta ai fini della concettualizzazione, della pianificazione e degli interventi negli spazi della fauna selvatica (lettera a). Affinché si possano verificare gli «eccessivi danni» causati dalla selvaggina, e in particolare se questi siano riconducibili agli effettivi di animali selvatici che vivono in una zona protetta, sono necessari dati dettagliati, che consentano di stabilire un nesso con il numero degli effettivi all’interno e all’esterno della zona protetta (lettera b). Gli abbattimenti di selvaggina all’interno delle zone di protezione della selvaggina d’importanza internazionale e nazionale, in linea generale e per quanto possibile, devono essere evitati; in altri termini si deve far ricorso a questo tipo di intervento solo dopo che sono state considerate e tentate misure alternative più protettive, in particolare nell’ottica di una prevenzione dei danni possibile ed esigibile (lettera c). Tuttavia, anche la caccia stessa può comportare un grande disturbo per l’intera zona protetta, e questo è il motivo per cui tali misure devono prima essere verificate in rapporto al loro possibile impatto negativo sugli altri scopi di protezione (lettera d).

ter ter

Nuovo capoverso 1 : il capoverso 1 regolamenta la prassi d’autorizzazione degli interventi di regolazione sugli effettivi. L’UFAM continua come in passato a rilasciare le autorizzazioni per gli interventi sugli effettivi nelle dieci zone protette d’importanza internazionale che, in base ai criteri di delimitazione, presentano effettivi particolarmente elevati di uccelli acquatici svernanti. Invece, la competenza per gli interventi sugli effettivi d’uccelli acquatici nelle attuali 26 riserve d’importanza nazionale è ora delegata ai Cantoni. In tal modo ai Cantoni è conferita una maggiore responsabilità e un più ampio margine di manovra per la pianificazione degli interventi necessari nella maggior parte delle zone protette. Affinché la prassi degli interventi di regolazione sugli effettivi possa tuttavia essere applicata in modo uniforme in tutte le zone protette ORUAM, occorre una consultazione preliminare con l’UFAM. In tal modo è possibile garantire che tutti i Cantoni si attengano ai seguenti principi generali, che sono anche alla base della definizione delle disposizioni particolari secondo l’articolo 2 capoverso 2 ORUAM comprese nelle schede degli oggetti dell’inventario:

 gli interventi venatori, quando possibile, sono da attuare al di fuori delle riserve per gli uccelli;  all’interno delle riserve per gli uccelli, quando possibile, gli abbattimenti di singoli animali sono da praticare solo su superfici ad uso agricolo e forestale, in siti esattamente specificati, con la caccia di appostamento e senza l’impiego di cani; per quanto possibile sono da evitare interventi venatori nei canneti e nelle zone palustri delle riserve per gli uccelli;

 il foraggiamento d’adescamento (attirare la selvaggina in un determinato luogo mettendo a disposizione del cibo) è da praticare solo in via eccezionale, sotto il controllo dei competenti sorveglianti delle riserve e solo per la durata della caccia d’appostamento, e distribuendo una quantità inferiore a 100 g di mais al giorno per ogni sito di foraggiamento;

 l’estensione del periodo della caccia di appostamento a scopo di regolazione può in alcuni casi creare un disturbo maggiore rispetto a singoli ed efficaci interventi di caccia vagante con cani addestrati; questo tipo di caccia vagante necessita di un’autorizzazione e deve essere previamente concordato con il servizio cantonale di protezione della natura;

 la pianificazione degli interventi venatori nelle riserve per gli uccelli va effettuata dai servizi cantonali d’intesa con altri servizi di competenza; l’attuazione di tutti gli interventi venatori va coordinata e sorvegliata dai competenti sorveglianti delle riserve;

 gli interventi venatori, quando necessario e utile, devono essere concordati a livello intercantonale (definizione delle date e scelta dei metodi).

La disposizione contenuta nel capoverso 2 è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «siffatti provvedimenti» è ora sostituita con «tali provvedimenti».

Art. 9a ORUAM Prevenzione dei danni causati dai cormorani

Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM, con la collaborazione dei Cantoni, pubblica un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché per il coordinamento intercantonale.

I 5000-6000 cormorani che svernano in Svizzera, insieme al crescente numero di colonie nidificanti, causano, in particolare nelle zone protette ORUAM, sempre più conflitti con i pescatori professionisti. In determinati corsi d’acqua, la presenza dei cormorani può determinare un declino degli effettivi di salmonidi minacciati e rappresentare una concorrenza per la pesca con la lenza nel prelievo di pesce. Per consentire ai Cantoni un margine di manovra più ampio nella regolazione degli effettivi dei cormorani e nella prevenzione dei danni, il Consiglio federale con la revisione nel 2012 dell’ordinanza sulla caccia ha prolungato la durata del periodo di caccia dei cormorani di un mese e ha creato le basi legali per autorizzare gli abbattimenti dissuasivi dei cormorani che si cibano in prossimità delle reti

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