Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288
2 Commenti alle disposizioni rivedute dell’ORUAM
2.1 Modifiche dell’ordinanza
Art. 2 cpv. 3 ORUAM
3 L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)4 (art. 5 della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali).
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «Ufficio federale» è ora sostituita con «UFAM».
Art. 3 frase introduttiva, primo periodo ORUAM
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.
La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall’ORUAM vigente. L’espressione «Dipartimento» è ora sostituita con «DATEC».
bis bis Art. 5 cpv. 1 lett. a, b , c, f e g nonché cpv. 3 ORUAM
1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
a. la caccia è vietata;
bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietate;
c. i cani devono essere condotti al guinzaglio;
fbisla pratica dell’aeromodellismo è vietata;
g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati;
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Le disposizioni contenute in questo capoverso sono sostanzialmente riprese dall’ORUAM vigente.
Le riserve di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono ora più riportate singolarmente con le disposizioni
bis
delle lettere a, c, f e g, ma menzionate in forma generale nel capoverso 3. Il capoverso 3 è integrato in modo tale che siano possibili anche riserve specifiche a seconda dell’oggetto in relazione con la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili presenti nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori nonché in relazione con i compiti dei sorveglianti delle riserve. In modo corrispondente, l’espressione più generale «disposizioni particolari» sostituisce ora l’espressione «disposizioni per la protezione delle specie più severe o di altro tenore». Con l’entrata in vigore dell’ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs) il 1° settembre 2014, la lettera f viene riformulata. Il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti restano fondamentalmente vietati, fatti salvi determinati atterraggi esterni per scopi di lavoro. L’esercizio degli aerodromi già esistenti resta garantito conformemente al Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica e alle relative schede. La pratica dell’aeromodellismo resta vietata, e tale divieto è ora riportato separatamente nella
bis
lettera f . Le presenti disposizioni tengono conto di tale modifica.
bis
Con la lettera b sono ora vietati anche il foraggiamento di animali selvatici (mammiferi, uccelli, altri) e la posa di lecche saline. Il foraggiamento e l’offerta di fonti artificiali di sale alterano i processi naturali della dinamica di popolazione e del comportamento territoriale degli animali selvatici. La disponibilità di cibo supplementare impedisce la normale mortalità invernale favorendo un aumento del numero di individui che costituiscono la popolazione. I foraggiamenti e le lecche saline vincolano inoltre gli animali a un luogo specifico oppure la loro azione di richiamo è tale da determinare una marcata alterazione dell’utilizzo del territorio. Queste condizioni create dall’uomo sono spesso all’origine di un aumento dei danni causati dalla fauna selvatica nell’ambiente, dovuti ad esempio all’aumento degli effettivi e agli ammassamenti di cigni bianchi che coprono di deiezioni i prati circostanti, all’aumento
4 Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.>Riserve di uccelli acquatici e migratori
5 RS 170.512 3/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288