Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/63: Revisione parziale dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) · 13 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: : N091-1288
posate. Con il nuovo articolo 9a, nell’ORUAM è sancita esplicitamente l’elaborazione di un aiuto all’esecuzione in materia di gestione dei cormorani ai sensi della mozione 09.3723 CAPTE e sono definite le linee guida per il suo contenuto. Il cormorano rientra tra le specie legalmente cacciabili e pertanto la pianificazione della caccia e la gestione dei danni che ne conseguono su un territorio di caccia aperto sono di competenza dei Cantoni. La legittimazione della Confederazione a elaborare una direttiva per il cormorano scaturisce dal fatto che attualmente il 90 per cento delle covate dei cormorani in Svizzera si trova nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori. Per tale motivo la Confederazione è coinvolta in maniera rilevante nella questione della regolazione dell’effettivo di cormorani in Svizzera, inoltre con una corrispondente direttiva federale è possibile coordinare meglio a livello intercantonale la gestione del cormorano. In linea di massima, vanno mantenute le linee guida che si sono finora dimostrate efficaci nella gestione dei cormorani. Per gli ambienti acquatici situati al di fuori delle zone protette federali ORUAM, si potrebbe operare una suddivisione tra zone d’intervento (corsi d’acqua, piccoli laghi e sbarramenti fluviali <50ha) e zone di non intervento (laghi e sbarramenti fluviali >50ha). Con una procedura così coordinata, i Cantoni possono indirizzare di comune accordo e nel modo desiderato l’utilizzo del territorio da parte dei cormorani, praticando interventi di dissuasione incisivi nei tratti fluviali con una fauna ittica particolarmente minacciata e limitandoli invece al minimo indispensabile sui grandi laghi dove i cormorani si nutrono principalmente di pesci bianchi.
Prevenzione dei danni: i cormorani sono considerati autori di danni causati dalla selvaggina secondo la legge sulla caccia se feriscono i pesci intrappolati nelle reti, se catturano i pesci dagli attrezzi da pesca (reti, nasse) nonché se arrecano danni alle reti. Per contrastare tali episodi possono essere adottate misure preventive, come il ritiro delle reti prima delle ore di maggiore attività dei cormorani, il ritiro delle nasse a intervalli più brevi o uno smaltimento ottimizzato dei rifiuti della pesca che riducono al minimo il rischio di un condizionamento dei cormorani indotto dalle attività di pesca. Nelle zone d’intervento venatorio, i Cantoni hanno già oggi la facoltà di disporre abbattimenti singoli anche durante il periodo di protezione al fine di allontanare i cormorani dai tratti fluviali particolarmente vitali per la fauna ittica (per es. le zone d’importanza nazionale di temoli e le zone di riproduzione dei nasi). Ma anche al fine di prevenire i danni alle reti posate dai pescatori professionisti, è possibile autorizzare l’abbattimento di cormorani piscivori durante tutto l’anno.
La percentuale di pesci prelevata dai cormorani al di fuori degli attrezzi di cattura dei pescatori professionisti, può essere rilevante se rapportata alla quantità prelevata nell’ambito della pesca professionale. Questa influenza dei cormorani sulla fauna ittica dei laghi come pure il surplus di lavoro che ne deriva per i pescatori professionisti a causa dei provvedimenti da attuare per la prevenzione dei danni (per es. ritirare prima o più spesso gli attrezzi di cattura) non sono considerati danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 4 OCP.
Stima dei danni: quantificare i danni causati dalla selvaggina è il presupposto per giustificare l’adozione di misure di regolazione sulle colonie di cormorani presenti nelle zone protette ORUAM. L’importanza di stabilire l’entità dei danni ha trovato la sua conferma nel 2011 con la sentenza A-
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2030/2010 del Tribunale amministrativo federale . Con questa sentenza è stata annullata una decisione dell’UFAM in merito a delle misure di regolazione per ridurre il numero di cormorani, in quanto secondo il Tribunale federale amministrativo il danno subito dai pescatori professionisti a causa dei cormorani non era sufficiente a giustificare tali misure. Stabilire quali siano esattamente i danni causati dai cormorani è possibile solo limitatamente, perché difficilmente può essere osservato direttamente il modo in cui questi si verificano. A ciò si aggiunge il fatto che sono molti i fattori di danno che agiscono sulle reti dei pescatori. Tuttavia, ricorrere a delle analisi differenziate è comunque utile. Per incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente, nel 2012 sono stati sviluppati dei metodi per individuare i danni causati dai cormorani. Inoltre, in collaborazione con i pescatori professionisti del Lago di Neuchâtel, sono stati esaminati gli strappi alle reti, i danni alle nasse e le ferite riscontrate sui pesci catturati. Gli esami condotti hanno dimostrato che i danni complessivi causati dai cormorani secondo l’OCP, corrispondono attualmente a perdite che si situano tra l’1,2 e il 3,9 per cento del
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valore totale del pescato , . Le acquisizioni ottenute con questo studio vengono riprese nell’aiuto all’esecuzione in materia di cormorani. L’obiettivo è un metodo di stima dei danni uniforme, il più possibile basato sui fatti, che crei così una base solida per decidere in merito alle misure di regolazione da adottare per gli effettivi dei cormorani.
7 http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf (Accesso 14.4.2014)
8 Vogel M., Graf R. F. & Robin K. 2012. Methodik zur Erhebung von Kormoranschäden in der Berufsfischerei. Rapporto del Servizio di gestione della fauna selvatica e del paesaggio WILMA della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW su incarico dell'Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
9 Robin K., Vogel M., Graf R. & Muriel Perron. 2012. Kormoranschäden an Netzen und Reusen. Ausmass und Prävention am Neuenburgersee. Rapporto del Servizio di gestione della fauna selvatica e del paesaggio WILMA della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW su incarico dell'Ufficio federale dell’ambiente UFAM. 7/13 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288