Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

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La questione se uno Stato o territorio interessato possa trattare la domanda deve essere esaminata sulla base della rispettiva legislazione interna. Gli Stati o territori ai quali sono richieste le informazioni dovrebbero poter rispondere se hanno già presentato una domanda alla Svizzera e in questo contesto hanno confermato la reciprocità. Se invece non hanno ancora presentato alcuna domanda alla Svizzera, con tutta probabilità essi non possono rispondere alla domanda di informazioni poiché mancano le necessarie bali legali a livello di legislazione interna.

La procedura per il trattamento di domande svizzere di informazioni, disciplinata all’articolo 22 LAAF, è applicabile anche per le domande che l’AFC presenta in virtù della LASSI. L’AFC riceve domande dalle autorità fiscali interessate, le esamina ed eventualmente le inoltra alla competente autorità estera.

Art. 7 Impiego delle informazioni richieste dalla Svizzera

Riguardo alle informazioni che riceve, la Svizzera deve garantire lo stesso livello di protezione dei dati di quello degli Stati e territori interessati dai quali provengono le informazioni e rispettare il principio di specialità. L’articolo 7 riprende il paragrafo 2 dell’articolo 26 del Modello OCSE, che costituisce anche la base dell’articolo 4 capoversi 2 e 3 LASSI.

Art. 8 Esecuzione

L’AFC è l’autorità competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa sulla base della LASSI.

Art. 9 Applicabilità

Cpv. 1

L’orizzonte temporale per cui possono essere presentate le domande è definito al capoverso 1 e corrisponde alle disposizioni usuali delle CDI concluse dalla Svizzera. Sono pertanto ammesse domande di informazioni presentate alla data d’entrata in vigore della LASSI o a una data successiva e più precisamente per le informazioni relative a un periodo fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore della LASSI o dopo tale data. In mancanza di un periodo fiscale (ad es. imposte sulle successioni), la LASSI si applica a tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore della legge o dopo tale data.

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina l’applicabilità della LASSI per le CDI concluse con gli Stati Uniti, la Francia, il Qatar e il Messico, che sono oggetto di un decreto federale (cfr. il commento all’art. 1). In questi casi la relativa CDI è già stata riveduta, ma il Forum globale ha giudicato le sue disposizioni sullo scambio di informazioni non pienamente conformi allo standard. I periodi ai quali si applicano le disposizioni rivedute sullo scambio di informazioni sono stati convenuti di volta in volta bilateralmente. Il capoverso 2 rimanda pertanto al periodo di applicazione convenuto nella CDI in vigore, in luogo di quello previsto al capoverso 1. Questa prassi corrisponde a quella vigente per i sei Stati interessati da un decreto federale con i quali è stata convenuta una soluzione bilaterale.

Concretamente questo significa che lo scambio di informazioni ai sensi della LASSI si applica ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2010 (Francia) e il 1° gennaio 2011 (Qatar e Messico). Per quanto concerne gli Stati Uniti occorre distinguere tra due casi, ovvero a seconda che la CDI alla quale si applica il decreto federale – ossia la CDI nella versione modificata dal Protocollo del 23 settembre 200912 (di seguito CDI del 23 settembre 2009) – sia entrata in

12 FF 2010 229