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Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

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globale ha riconosciuto questa misura e ha dichiarato la rete di convenzioni belga conforme allo standard concernente lo scambio di informazioni.

Dopo aver riveduto la maggior parte delle sue convenzioni e aver superato entrambe le fasi della Peer Review, nel mese di novembre del 2013 Singapore ha introdotto disposizioni simili nel suo Income Tax Act 2013 per adeguare unilateralmente le convenzioni restanti allo standard. Secondo queste nuove disposizioni, nel quadro di una convenzione con una clausola concernente lo scambio di informazioni, Singapore non può respingere una domanda di informazioni per il fatto che lo Stato non necessita di queste informazioni per l’applicazione della sua legislazione fiscale o che le informazioni sono in possesso di una banca o di un altro istituto finanziario7. Singapore ha precisato che questa misura unilaterale viene applicata con riserva del principio della reciprocità.

2 Commento ai singoli articoli

La LASSI si basa in ampia misura, sia a livello formale che a livello materiale, sull’articolo 26 del Modello OCSE e sulla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito. Per quanto concerne lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale, la LASSI è dunque uno strumento equivalente a una CDI, a un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale o ancora alla Convenzione multilaterale. I commenti alle disposizioni della legge si concentrano dunque sulle peculiarità della LASSI e sul modo in cui questa legge federale integra gli elementi dell’articolo 26 del Modello OCSE, e non sul funzionamento e le condizioni per lo scambio di informazioni su domanda poiché questi sono già stati convenuti in oltre 40 CDI.

Art. 1 Campo d’applicazione

Cpv. 1

La LASSI è applicabile alle domande di assistenza amministrativa di Stati e territori con cui la Svizzera dispone di una CDI in vigore, le cui disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono allo standard internazionale riconosciuto (cfr. elenco in allegato). Non è applicabile agli Stati o territori che, sebbene soddisfino le suddette condizioni, possono scambiare con la Svizzera informazioni su domanda secondo lo standard sulla base di un altro accordo internazionale. Tra questi accordi figura ad esempio la Convenzione multilaterale, se venisse approvata dall’Assemblea federale ed entrasse in vigore per la Svizzera.

Gli Stati e territori di cui al capoverso 1 sono in primo luogo Stati e territori le cui disposizioni relative allo scambio di informazioni nelle CDI in vigore non corrispondono più allo standard internazionale e con cui non è stata ancora parafata una revisione della CDI. Con una parte di questi Stati e territori sono in corso negoziati per rivedere le CDI. Alcuni di essi hanno inoltre firmato o posto in vigore la Convenzione multilaterale8. Nel caso in cui la Svizzera ratificasse la Convenzione multilaterale, la LASSI non verrebbe più applicata agli Stati e territori in cui sarà in vigore la Convenzione.

7 Cfr. in particolare il numero 105 D del Singapore Income Tax Act (cap.134).

8 Si tratta dei seguenti Stati e territori: Albania, Anguilla*, Belize*, Isole Vergini britanniche*, Cile, Georgia, Indonesia, Italia, Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Marocco, Moldavia, Montserrat*, Nuova Zelanda, Sudafrica e Tunisia. Fanno pure parte della prima categoria i seguenti Stati e territori che non hanno posto in vigore la Convenzione multilaterale, non l’hanno firmata o non ne fanno parte: Egitto, Algeria, Antigua e Barbuda*, Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Barbados*, Dominica*, Ecuador, Costa d’Avorio, Gambia*, Grenada*, Iran, Israele, Giamaica, Kirghizistan, Kuwait, Macedonia, Malesia, Malawi, Mongolia, Montenegro, Pakistan, Filippine, Zambia*, Serbia, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis*, St. Lucia*, St. Vincent*, Tagikistan, Tailandia, Trinidad e Tobago, Venezuela, Vietnam e Bielorussia. L’asterisco indica gli Stati o territori inclusi nella CDI del 30 settembre 1954 conclusa tra la Svizzera e il Regno Unito.