Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 4 Condizioni per accordare l’assistenza amministrativa

Cpv. 1

Conformemente al principio del paragrafo 1 dell’articolo 26 del Modello OCSE, al capoverso 1 viene stabilito che lo scambio di informazioni non viene accordato se l’imposizione dello Stato o territorio interessato è contraria alla CDI vigente. Sarebbe il caso di un’imposizione discriminatoria o di un’imposizione che non tiene conto di determinate disposizioni della CDI come ad esempio l’aliquota dell’imposta alla fonte, la definizione di stabile organizzazione o la determinazione dei suoi utili imponibili.

Cpv. 2 e 3

Prima di poter ricevere le informazioni, lo Stato o territorio interessato deve confermare per scritto che sono soddisfatte determinate condizioni per accordare l’assistenza amministrativa. Dato che ha carattere unilaterale, la LASSI non può imporre alcun obbligo agli Stati o territori interessati. La legge prevede dunque che lo scambio di informazioni dipende dalla conferma scritta dello Stato o territorio interessato riguardo all’adempimento di determinate condizioni. La LASSI esige dunque che al momento in cui presenta la domanda, lo Stato confermi di poter garantire alla Svizzera lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale riconosciuto (reciprocità). La legge non prevede alcuna verifica astratta in merito alla capacità di uno Stato di accordare alla Svizzera lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale, ma esige che lo Stato o il territorio in questione confermi di poterlo fare nel momento in cui presenta alla Svizzera una domanda in virtù della LASSI. Inoltre, secondo la disposizione del paragrafo 2 dell’articolo 26 del Modello OCSE, lo Stato o territorio interessato deve confermare che le informazioni scambiate sono tenute segrete, che sono trasmesse soltanto a determinate persone o autorità e utilizzate soltanto per scopi chiaramente definiti (protezione dei dati e principio di specialità). Le informazioni scambiate possono tuttavia essere utilizzate per altri fini se la legislazione dello Stato o territorio interessato e della Svizzera lo permette e l’AFC lo autorizza. Ciò corrisponde al Modello OCSE.

Cpv. 4

Il capoverso 4 stabilisce che l’AFC non è tenuta a fornire le informazioni richieste se lo Stato o territorio interessato in passato non ha rispettato gli impegni di cui al capoverso 2.

Art. 5 Diritti e obblighi dell’AFC in relazione all’ottenimento e la fornitura delle informazioni richieste

L’articolo 5 riprende le disposizioni dei paragrafi 3-5 dell’articolo 26 del Modello OCSE. Esso descrive le condizioni alle quali l’AFC accorda l’assistenza amministrativa. L’AFC deve impiegare i mezzi a sua disposizione anche qualora le informazioni richieste non le siano utili a fini fiscali propri (cpv. 1). Il capoverso 2 limita gli obblighi dell’AFC precisando che l’ottenimento di informazioni non deve derogare alla prassi amministrativa o alla legislazione svizzera né ad esempio violare segreti d’affari. L’ottenimento e lo scambio di informazioni detenute da una banca da parte dell’AFC viene autorizzato soltanto se indispensabile per soddisfare gli obblighi previsti dalla LASSI (cpv. 3). Si rimanda infine agli articoli 8-15 LAAF, che disciplinano la procedura per l’ottenimento delle informazioni da parte dell’AFC e che sono applicabili anche per il trattamento di domande di assistenza amministrativa in virtù della LASSI.

Art. 6 Domande svizzere di assistenza amministrativa

La LASSI autorizza l’AFC a presentare domande di assistenza amministrativa agli Stati e territori interessati. Poiché le domande svizzere di informazioni non si basano su uno strumento bilaterale bensì sulla LASSI, l’articolo 6 precisa che l’AFC può presentare domande di assistenza amministrativa agli Stati e territori interessati secondo il diritto svizzero.