Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine
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Art. 2 Diritto applicabile
L’esecuzione dello scambio di informazioni è disciplinato dalla LAAF, per quanto la LASSI non contenga disposizioni speciali. La LAAF contiene le disposizioni di diritto procedurale concernenti l’esecuzione. Essa stabilisce inoltre chi può ottenere le informazioni e con quali provvedimenti, chi deve essere informato in merito alla domanda pendente e chi ha il diritto di partecipare al procedimento. In presenza delle condizioni necessarie, la trasmissione delle informazioni può avvenire nel quadro della procedura semplificata oppure mediante notifica di una decisione finale nell’ambito della procedura ordinaria. La LAAF contiene inoltre disposizioni particolari riguardanti la procedura di ricorso.
Alcune disposizioni della LAAF rimandano alla «convenzione» applicabile, come ad esempio all’articolo 8 capoverso 2, secondo cui lo scambio di informazioni in possesso di una banca è possibile soltanto se la convenzione applicabile lo prevede. Poiché per definizione per gli Stati e territori interessati dall’applicazione unilaterale non esiste alcuna convenzione applicabile, all’articolo 2 dell’avamprogetto viene precisato che la LASSI adempie, per le pertinenti disposizioni della LAAF che si riferiscono a un tale strumento, il ruolo di convenzione applicabile.
Art. 3 Domande di assistenza amministrativa estere
Cpv. 1
Il capoverso 1 riprende le condizioni dell’articolo 26 paragrafo 1 del Modello OCSE. La Svizzera garantisce lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’applicazione di una CDI vigente o per l’amministrazione o l’applicazione della legislazione interna degli Stati o territori interessati relativa alle imposte in questione.
Possono dunque essere scambiate informazioni necessarie per l’applicazione di una CDI vigente. Talune CDI che non corrispondono allo standard contengono già una disposizione che permette questo tipo di scambio di informazioni mentre altre non contengono alcuna disposizione su qualsivoglia scambio di informazioni. Anche nel caso in cui manchi una tale disposizione, la Svizzera garantisce già oggi, sulla base di una decisione del Tribunale federale del 20 novembre 197011, lo scambio delle informazioni necessarie per l’applicazione di una CDI. Il capoverso 1 non fa che precisare la prassi attuale.
Conformemente allo standard dell’OCSE, il capoverso 1 prevede lo scambio di informazioni anche per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna dello Stato o territorio interessato a prescindere dall’esistenza di un reato fiscale (sottrazione d’imposta o frode fiscale).
Vengono scambiate informazioni sulle imposte previste nelle disposizioni delle CDI vigenti o che rientrano nelle loro disposizioni relative allo scambio di informazioni, se il campo di applicazione di queste ultime è più esteso. Si tratta di riprendere, nel quadro della legge, il campo di applicazione convenuto bilateralmente. Ad esempio, la Svizzera ha concluso CDI il cui campo di applicazione si limita in linea di principio alle imposte sul reddito e sul patrimonio. In queste CDI le disposizioni relative allo scambio di informazioni sono però applicabili a tutti i tipi di imposte. In questo caso la Svizzera accorderà allo Stato o territorio interessato, sulla base della LASSI, assistenza amministrativa per tutte le imposte.
Cpv. 2
In conformità con lo standard dell’OCSE e la prassi in materia di convenzioni della Svizzera, lo scambio di informazioni non è limitato alle persone residenti in Svizzera o in uno Stato o territorio interessato. L’assistenza amministrativa è garantita indipendentemente dalla cittadinanza di una persona.
11 Cfr. DTF 96 I 733.