Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La LASSI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. secondo cui è l’Assemblea federale che tratta le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. La LASSI disciplina le modalità dell’assistenza amministrativa per gli Stati e territori interessati, completando in questo senso le pertinenti disposizioni della LAAF (cfr. commento ad art. 3 cpv. 1 LASSI). Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato basarsi sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.

5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In generale l’ordinamento giuridico svizzero garantisce la precedenza del diritto internazionale rispetto al diritto interno (art. 5 cpv. 4 Cost.).

In base all’ordinamento giuridico svizzero e alla prassi attuale, una norma può essere introdotta se la sua portata va oltre quella prevista nell’assistenza amministrativa di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e se prevede l’applicazione unilaterale dello scambio di informazioni per adeguare la rete di CDI allo standard OCSE. L’avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali ed europei della Svizzera. Il Forum globale accetta inoltre come soluzione transitoria queste misure unilaterali (cfr. n. 1.3).

Gli Stati o territori che presentano una domanda di informazioni alla Svizzera devono precisare se questa domanda si basa sulla CDI o sulla LASSI. Dal canto suo l’AFC verifica, a seconda dello strumento giuridico scelto dallo Stato o territorio interessato, che le condizioni contenute nella CDI o nella LASSI siano soddisfatte. Non è possibile basare una domanda su entrambe le basi legali. In caso di rifiuto di una domanda che ad esempio si basa su una CDI, gli Stati o territori interessati possono tuttavia inoltrare una seconda domanda basandosi sulla LASSI. In questo caso l’AFC verificherà se tutte le condizioni della LASSI sono soddisfatte.