Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

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La seconda categoria comprende gli Stati per i quali l’Assemblea federale ha approvato una CDI riveduta ma che non è pienamente conforme allo standard. Il Forum globale ha ritenuto non pienamente conformi le prime CDI rivedute a seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di riprendere lo standard internazionale. L’Assemblea federale ha pertanto adottato, il 23 dicembre 2011 e il 16 marzo 2012, una serie di decreti federali che autorizzano il DFF a ricercare in questi casi una soluzione bilaterale per colmare la lacuna9. È stato possibile trovare un accordo in tal senso con sei Stati (Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Austria e Regno Unito). Restano pertanto quattro Stati (Francia, Qatar, Messico e Stati Uniti) ancora interessati dalle misure unilaterali. Il 25 giugno 2014 è stato firmato un Protocollo con la Francia in cui viene disciplinata la questione dello scambio di informazioni. Alla sua entrata in vigore la CDI tra la Svizzera e la Francia corrisponderà totalmente allo standard e verrà applicata al posto della misura unilaterale. Per gli altri tre Stati la LASSI resta applicabile fintanto che non si troverà una soluzione bilaterale.

La terza categoria comprende 11 Stati con i quali è stata parafata o firmata una CDI conforme allo standard, ma che non è ancora in vigore (Argentina, Australia, Belgio, Cina, Estonia, Ghana, Islanda, Colombia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan). Talune CDI sono già state approvate dall’Assemblea federale o sono state sottoposte alla sua approvazione. È dunque verosimile che la maggior parte di queste CDI sarà in vigore al momento dell’entrata in vigore della LASSI e quindi questa legge verrà applicata ai pochi casi in cui la procedura di ratifica con l’altro Stato contraente non è ancora conclusa.

Attualmente la misura unilaterale verrebbe pertanto applicata a 69 Stati o territori (stato: 12 settembre 2014). Poiché il Consiglio federale prosegue i suoi sforzi di revisione della rete di CDI, questo numero dovrebbe essere più basso al momento dell’entrata in vigore della LASSI.

L’elenco degli Stati o territori oggetto della legge verrà pubblicato sul sito internet del DFF e aggiornato ogniqualvolta entrerà in vigore uno strumento che disciplina lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard internazionale con uno Stato o territorio interessato.

La misura unilaterale concerne soltanto lo scambio di informazioni su domanda e non prevede alcuno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Se la Svizzera volesse convenire questo tipo di scambio di informazioni con Stati o territori interessati, sarebbero necessari altri strumenti giuridici che dovrebbero essere sottoposti per approvazione all’Assemblea federale.

La LASSI si basa sull’articolo 26 del Modello OCSE nella versione approvata dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 201410. In questo modo gli Stati che beneficiano della misura unilaterale sono posti sullo stesso livello degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una CDI che corrisponde allo standard internazionale in ambito di scambio di informazioni su domanda.

Cpv. 2

La LASSI costituisce anche la base legale per le domande svizzere di assistenza amministrativa presentate a uno Stato e territorio ai sensi del capoverso 1 (cfr. commento ad art. 6).

Cpv. 3

Se le informazioni richieste da uno Stato o territorio ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiate sulla base di accordi esistenti con la Svizzera, questo Stato o territorio deve presentare la sua domanda di assistenza amministrativa sulla base di tali accordi. Il carattere sussidiario della LASSI è disciplinato nel capoverso 3.

9 Vedi messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 2011, FF 2011 3419.

10 Cfr. nota a piè di pagina 2.