Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine
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1 Presentazione dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
Il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha deciso di applicare unilateralmente lo scambio di informazioni su domanda secondo lo standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a tutti gli Stati e territori con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), le cui disposizioni relative allo scambio di informazioni non corrispondono più allo standard riconosciuto a livello internazionale. Lo standard OCSE è fissato nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nella sua versione del 15 luglio 20142 (Modello OCSE) nonché nel relativo commentario. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare il relativo avamprogetto.
La decisione del Consiglio federale corrisponde alla sua strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale, che rispetti gli standard internazionali in ambito fiscale e in particolare quelli in relazione alla trasparenza e allo scambio di informazioni. La conformità con lo standard internazionale concernente lo scambio di informazioni su domanda verrà valutata tramite la Peer Review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale). Nel quadro della prima fase della Peer Review del mese di giugno del 2011 il Forum globale aveva formulato diverse raccomandazioni alla Svizzera, tra cui l’introduzione di eccezioni all’informazione preliminare di una persona interessata da una domanda di assistenza amministrativa, l’adozione di misure per l’identificazione dei detentori di azioni al portatore e l’adeguamento di un numero significativo di CDI allo standard in materia di scambio di informazioni.
Il Consiglio federale intende adottare tutte le misure necessarie per attuare queste raccomandazioni affinché la Svizzera possa accedere alla seconda fase della Peer Review e ottenere una buona valutazione globale. In questo senso ha riveduto la legge del 28 settembre 20133 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) introducendo una disposizione relativa all’eccezione dall’informazione di persone interessate da una domanda di assistenza amministrativa. La revisione è in vigore dal 1° agosto 2014. Le modifiche legislative volte a identificare i detentori di azioni al portatore proposte dal Consiglio federale sono attualmente oggetto di dibattiti in Parlamento nel quadro dell’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)4. L’avamprogetto della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) completa le misure già prese dal Consiglio federale volte ad ampliare la rete svizzera delle convenzioni che includono uno scambio di informazioni conforme allo standard. Tra queste misure figurano la rinegoziazione a livello bilaterale di CDI esistenti, la conclusione di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale come pure la firma da parte della Svizzera in data 15 ottobre 2013 della Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione multilaterale).
Nel mese di luglio del 2014 la Svizzera è stata autorizzata a presentare un rapporto supplementare alla prima fase della Peer Review, a seguito in particolare dell’entrata in vigore il 1° agosto 2014 della LAAF riveduta. Sulla base di questo rapporto, che verrà discusso dal gruppo di peer review del Forum globale nel mese di febbraio del 2015, si valuterà se la Svizzera soddisfa le condizioni per passare alla seconda fase della Peer Review. Nella seconda
2Questa versione del Modello OCSE è il risultato dei lavori svolti dall’OCSE tra il 2010 e la fine del
2013. Essa include le modifiche dell’articolo 26 e del relativo commentario, approvato dal consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2012 (cfr. www.sif.admin.ch > Temi > Doppia imposizione e assistenza amministrativa > Assistenza amministrativa > OECD Model Tax Convention on Income and Capital [in inglese]).
3 RS 672.5
4 Vedi messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013 (FF 2014 563).