Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

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vigore o meno13. Se all’entrata in vigore della LASSI la CDI del 23 settembre 2009 non sarà ancora in vigore, farà stato la CDI del 2 ottobre 199614. Dal momento che quest’ultima non è oggetto di un decreto federale, è applicabile la disposizione del capoverso 1. Diversamente, se all’entrata in vigore della LASSI la CDI del 23 settembre 2009 sarà in vigore, le condizioni di cui al capoverso 2 saranno soddisfatte. In questo caso la LASSI si applicherà allo scambio di informazioni bancarie per i periodi che iniziano il 23 settembre 2009 o dopo tale data mentre, in tutti gli altri casi alle informazioni concernenti i anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2010, o dopo tale data (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b del Protocollo del 23 settembre 2009).

Per le CDI alle quali si applica il capoverso 2, le domande raggruppate secondo lo standard OCSE sono autorizzate per informazioni sulle fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013. Il testo riprende le disposizioni dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 agosto 201415 sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF). In questo modo si garantisce parità di trattamento a tutti gli Stati partner della Svizzera.

Concretamente questo significa che per la Francia, il Messico e il Qatar sono autorizzate domande raggruppate per fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013, anche se la CDI in vigore disciplina diversamente l’applicabilità delle disposizioni sullo scambio di informazioni (per la Francia i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2010, cfr. anche la soluzione convenuta nell’ambito dell’Accordo che modifica il protocollo addizionale alla CDI firmato il 25 giugno 2014; per il Qatar e il Messico i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011). Nel caso degli Stati Uniti è necessario operare nuovamente una distinzione a seconda che la CDI del 23 settembre 2009 sia in entrata in vigore o meno. Se all’entrata in vigore della LASSI tale Convenzione non è ancora in vigore, le domande raggruppate per i casi che riguardano «truffe e delitti analoghi» sono autorizzate conformemente alla CDI del 2 ottobre 1996. Per le domande raggruppate secondo lo standard internazionale si applica la disposizione del capoverso 1. Per contro, se all’entrata in vigore della LASSI la CDI del 23 settembre 2009 è già in vigore, le domande raggruppate per i periodi dal 23 settembre 2009 al 1° febbraio 2013 vengono trattate sulla base della CDI del 23 settembre 2009 in combinato disposto con il decreto federale del 16 marzo 201216 che completa la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni. A questo proposito, le domande raggruppate devono contenere in ogni caso un’indicazione secondo cui la persona in possesso delle informazioni richieste o i suoi collaboratori hanno considerevolmente contribuito al comportamento che ha permesso di identificare il gruppo di contribuenti interessato dalla domanda. Inoltre, le domande raggruppate secondo lo standard OCSE sono autorizzate per fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013. In base al commentario del Modello OCSE, un terzo avrà di regola, ma non necessariamente, contribuito attivamente alla non conformità dei contribuenti nel gruppo17.

Art. 10 Entrata in vigore e abrogazione

Cpv. 1

Il presente avamprogetto sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost18.

Cpv. 2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

13Finora la CDI del 23 settembre 2009 è stata approvata soltanto dall’Assemblea federale svizzera e

non ancora dal Parlamento americano.

14 RS 0.672.933.61

15 RS 672.51

16 FF 2012 3127

17 N. 5.2 del commentario all’articolo 26 paragrafo 1 del Modello OCSE.

18 RS 101