Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/71: Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

fase verrà effettuata una valutazione globale della qualità e dell’efficacia dello scambio di informazioni su domanda praticato dalla Svizzera. Nel quadro di una verifica della seconda fase, il Forum globale esaminerà i progressi compiuti in merito alle raccomandazioni formulate nella prima fase. In questo contesto, la LASSI costituirebbe un passo avanti per quanto concerne la raccomandazione relativa alla rete di CDI della Svizzera.

1.2 Punti essenziali dell’avamprogetto

L’avamprogetto LASSI riprende le disposizioni dell’articolo 26 del Modello OCSE e le adegua al carattere unilaterale della misura. In questo modo gli Stati e territori a cui questa misura unilaterale verrà applicata saranno parificati agli Stati con cui esiste una CDI conforme allo standard internazionale concernente lo scambio di informazioni su domanda. La LASSI non sarà più applicata a uno Stato o territorio non appena la Svizzera e questo Stato o territorio interessato potranno scambiarsi informazioni su domanda secondo lo standard internazionale sulla base di una CDI o di un altro accordo internazionale (ad es. la Convenzione multilaterale, se questa venisse approvata dall’Assemblea federale ed entrasse in vigore per la Svizzera). La LASSI ha dunque carattere transitorio e verrà abrogata dal Consiglio federale non appena per tutti gli Stati e territori interessati esisterà uno strumento giuridico che contenga lo standard riconosciuto a livello internazionale dell’articolo 26 del Modello OCSE.

L’applicazione unilaterale avviene con riserva della reciprocità e della salvaguardia della confidenzialità delle informazioni scambiate (protezione dei dati e principio di specialità). In concreto non possono essere fornite informazioni se lo Stato richiedente non conferma nella sua domanda di assistenza amministrativa che può rispondere a una domanda svizzera secondo lo standard internazionale e che garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute (protezione dei dati e principio di specialità).

1.3 Confronto con il diritto estero

Il diritto internazionale riconosce che uno Stato possa contrarre obblighi nei confronti di uno Stato terzo con un atto normativo unilaterale. Su questa base il Forum globale accetta misure unilaterali quali soluzioni temporanee per accelerare l’attuazione dello standard5. Secondo il Forum globale, al momento dell’introduzione di queste misure unilaterali devono tuttavia essere rispettati alcuni principi generali. Tra questi figurano la definizione di criteri chiari e oggettivi per determinare gli Stati ai quali è possibile applicare la misura unilaterale, l’informazione degli Stati che beneficiano della misura e la disponibilità a concludere un accordo bilaterale, poiché queste misure sono considerate una fase intermedia verso una relazione concretizzata in un accordo. Di fatto le misure unilaterali non offrono la stessa certezza del diritto e stabilità di una convenzione bilaterale o multilaterale poiché possono essere modificate o ritirate in qualsiasi momento dallo Stato che le ha introdotte.

Alcuni Stati hanno introdotto misure unilaterali per adeguare la loro rete di convenzioni allo standard senza dover rinegoziare tutte le convenzioni. Ad esempio il Belgio ha modificato la sua legge concernente le imposte sul reddito con effetto al 14 aprile 2011 per introdurre nella sua legislazione interna una disposizione che permette all’amministrazione fiscale di accedere alle informazioni bancarie in caso di indizio di frode. Questa possibilità è data senza restrizioni a tutti gli Stati partner del Belgio con cui esiste un accordo contenente una disposizione sullo scambio di informazioni, a condizione che venga rispettato il principio di reciprocità6. Nel rapporto supplementare alla prima fase della Peer Review del Belgio, risalente al 2011, il Forum

5 Forum globale, Unilateral Mechanisms to Implement the Standard, 1–2 settembre 2009, Los Cabos, Messico.

6 Cfr. Code des impôts sur les revenus 1992, art. 322 e in particolare par. 4.