Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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possibile mantenere in essere il modello attuale, che prevede la suddivisione della vigilanza sulla Suva in un’alta vigilanza del Consiglio federale e in una vigilanza diretta sulla gestione, esercitata dagli organi della Suva.

Per quanto riguarda l’attuazione delle linee guida definite nel Rapporto sul governo d’impresa, occorre tenere presente che la Suva opera all’esterno dell’Amministrazione federale e appartiene all’Amministrazione federale indiretta. La Confederazione resta tuttavia il suo organo responsabile esterno. Il suo patrimonio non appartiene al patrimonio della Confederazione. Gli utili di gestione non confluiscono nelle casse federali, ma rimangono vincolati allo scopo (cfr. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna, 2. edizione, p. 44/45). In questo senso, esiste una differenza rispetto alle aziende parastatali o alle imprese dell’Amministrazione federale decentrata descritte nel rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione. Di conseguenza, i principi elaborati nel rapporto possono essere applicati alla Suva soltanto in modo differenziato.

3.2 Principali modifiche

Rispetto al disegno di legge oggetto del progetto 2, il Consiglio federale chiede modifiche puntuali che riguardano l’organizzazione della Suva e alcuni aspetti del governo d’impresa. Con queste proposte di modifica si intende tenere conto in particolare del fatto che l’attuale modello «alta vigilanza della Confederazione» è stato sostenuto nell’ambito della procedura di consultazione concernente il messaggio del 30 maggio 2008. Nell’attuazione delle linee guida del rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione, occorre pertanto tenere conto delle peculiarità della Suva in qualità di istituto esterno all’Amministrazione federale e largamente autonomo.

Di principio non si fa più referenza a un consiglio di vigilanza e a un consiglio d'amministrazione ma corrispondente all'organizzazione finora della Suva a un consiglio della Suva e a un comitato del consiglio della Suva. Considerato come organo è solamente il consiglio della Suva, ma non il comitato del consiglio della Suva. Questo chiarisce che indipendentemente dalla spartizione dei compiti tra il consiglio della Suva e il comitato del consiglio della Suva, la responsabilità rimane dal consiglio della Suva.

Contrariamente al disegno di legge oggetto del progetto 2, il consiglio della Suva dovrà essere composto, come l’attuale consiglio d’amministrazione, da 40 membri, ossia da 16 rappresentanti dei lavoratori assicurati e da altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro, nonché da 8 rappresentanti della Confederazione. Poiché le imprese e gli assicurati soggetti alla Suva ai sensi dell’articolo 66 non godono di un diritto di voto, è importante che nel consiglio della Suva, dove vengono definiti in particolare la strategia d’impresa e le aliquote dei premi, sia rappresentato il maggior numero possibile di settori. Un organo composto di 40 persone soddisfa meglio le esigenze di eterogeneità economica di quanto non farebbe con soli 25 membri. Le decisioni poggiano su basi più ampie; conseguentemente più elevato è il loro grado di accettazione. Come hanno dimostrato le esperienze maturate finora, con una buona organizzazione e preparazione dei lavori anche un organo di 40 persone può essere gestito in modo efficiente.