Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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Oltre a tre rappresentanti per ciascuna delle parti sociali, ora il comitato del consiglio della Suva deve comprendere anche due rappresentanti della Confederazione. Poiché, secondo le usanze, il ruolo di presidente del comitato del consiglio della Suva sarà occupato probabilmente anche in futuro da un rappresentante della Confederazione, appare sensato che la Confederazione possa essere rappresentata nel comitato del consiglio della Suva anche da un’altra persona, non vincolata a compiti presidenziali. Una duplice rappresentanza offre inoltre la possibilità, in caso di un imminente avvicendamento alla presidenza, di formare in modo più mirato un eventuale successore e di farlo avvicinare per gradi al nuovo ruolo grazie alla sua presenza nel comitato del consiglio della Suva.
I membri del comitato del consiglio della Suva dovranno essere eletti come finora dal consiglio della Suva e non dal Consiglio federale; in questo contesto, i membri del comitato del consiglio della Suva non possono essere membri della direzione e/o dell’organo di revisione. Con queste modifiche del disegno di legge oggetto del progetto 2 si intende far rispettare maggiormente l’esito della consultazione concernente il messaggio del 30 maggio 2008, secondo cui si auspicherebbe per principio il mantenimento dell’attuale modello di «alta vigilanza della Confederazione», e tenere inoltre maggiormente conto delle peculiarità della Suva, esterna all’Amministrazione federale, che non usufruisce di fondi della Confederazione e che si dirige e gestisce in modo autonomo attraverso la rappresentanza tripartita di lavoratori, datori di lavoro e rappresentanti della Confederazione. Queste proposte di modifica non interessano la vigilanza sul rispetto e l’applicazione uniforme della legge ai sensi dell’articolo 79 LAINF. Questa vigilanza viene esercitata in ugual misura nei confronti di tutti gli assicurati dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
Con la proposta presentata nel disegno di legge oggetto del progetto 2, secondo cui il Consiglio federale nomina i membri del comitato del consiglio della Suva che non possono essere tuttavia membri del consiglio della Suva, si vuole creare un’istanza indipendente che controlla il consiglio della Suva. Una simile soluzione appare burocratica e poco efficiente; in questa forma e con riferimento alle già citate peculiarità della Suva, essa non rispetta inoltre neppure le linee guida del Rapporto sul governo d’impresa. Una gestione funzionale, unitaria ed efficiente della Suva presuppone infatti che i membri del comitato del consiglio della Suva siano eletti tra i membri del consiglio della Suva; solamente così è infatti possibile garantire le conoscenze necessarie a tutti i livelli di direzione e assicurare una gestione e una vigilanza coerenti della Suva. È previsto che il consiglio della Suva nomini i membri del comitato del consiglio della Suva, il presidente e i due vicepresidenti. In entrambi gli organi sono rappresentati in forma paritetica i datori di lavoro e i lavoratori, che contemporaneamente rappresentano i contraenti dell’assicurazione e gli assicurati. Al riguardo è garantito un costante controllo reciproco.
Inoltre le competenze del consiglio della Suva e del comitato del consiglio della Suva devono essere completate e precisate.
È previsto infine che i membri degli organi della Suva siano tenuti a indicare le loro relazioni d’interesse, nell’ambito dell’obbligo di diligenza e fedeltà, nei confronti degli organi elettorali. Ai fini della trasparenza e per evitare conflitti d’interesse i cambiamenti intervenuti nelle relazioni d’interesse devono essere comunicati non soltanto prima della nomina, ma costantemente. Ciò corrisponde a quanto stabilito nell’articolo 57f della Legge del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo
18 RS 172.010