Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine

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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-

sultazione

Art. 52m

In linea di massima l’AIPPI accoglie con favore l'interpretazione coerente del termine «sito dell’amministrazione effettiva», dubita tuttavia che per quanto riguarda i gruppi aziendali i criteri di cui all'articolo 49 LPM possano essere rispettati da due o più aziende appartenenti al gruppo. Adduce che in funzione dell'organizzazione interna le decisioni finalizzate alla realizzazione dello scopo aziendale e altre decisioni determinanti avvengono piuttosto a livello di società madre che di filiale operativa cui si riferisce il criterio di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera a LPM. L'AIPPI respinge inoltre la proposta modifica di prassi che prevede la limitazione della lista dei prodotti e servizi ai servizi provenienti dal relativo luogo di provenienza adducendo l'inefficacia della misura.

Art. 52n

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione dell'ambito delle derrate alimentari (tra cui GalloSuisse, SBV, LBV, DOP-IGP, Migros) si è esplicitamente espressa a favore dei requisiti in merito alla rappresentatività. Diversi partecipanti appoggiano una formulazione esplicita dei criteri di rappresentatività (Cc-Ti-AITI) e ritengono controproducente definire dei criteri di rappresentatività così difficili da soddisfare (VSB, SGV). SKW ed economiesuisse chiedono che l'astensione di un'azienda informata sia valutata alla stregua di un assenso (definitivo) all'ordinanza proposta. SKW chiede inoltre che affinché un'ordinanza di settore sia approvata sia sufficiente il consenso del 50 per cento di tutte le aziende del settore. IG Swiss Made (e i suoi membri del settore orologiero) chiede l'introduzione di una regolamentazione secondo cui le ordinanze di settore non possono includere disposizioni che vanno oltre i requisiti ancorati nella legge.

Art. 55 cpv. 1 Domanda d'intervento

In merito a questo articolo non sono pervenute osservazioni nella procedura di consultazione.

Art. 56 cpv. 3 Ritenzione

In merito a questo articolo non sono pervenute osservazioni nella procedura di consultazione.

Art. 60a Disposizione transitoria della modifica del...

Economiesuisse, TVS, GastroSuisse, SBC, SGV, Swissmem, SHV, IG Swissmade (e i suoi membri del settore orologiero) auspicano che l'ordinanza sulla protezione dei marchi specifichi che oltre ai prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore delle modifiche la disposizione transitoria di cui all'articolo 60a OPM si applichi anche alle componenti. SHV, economiesuisse e FH avanzano una richiesta analoga per le parti di ricambio.

AIPPI, SHV e FH ritengono essenziale precisare la disposizione transitoria e il termine «immessi nel commercio» in modo che risulti chiaro che sono intesi solo i produttori. Se il termine di due anni valesse anche per gli intermediari e i fornitori questi sarebbero costretti a vendere i prodotti rapidamente e a sopportare un importante rischio finanziario.

Alcuni esponenti del settore agricolo (tra cui LEBeO, VTL, SBV, SZV, Suisseporcs) auspicano che l'entrata in vigore del pacchetto Swissness sia anticipata dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016. FH, GastroSuisse e IG Swiss Made (e i suoi membri del settore orologiero) si esprimono invece contro un'entrata in vigore anticipata adducendo che i prodotti naturali del settore agricolo non sono comparabili con i prodotti industriali sotto il profilo del ciclo e dei tempi di produzione.

ZH si esprime a favore del periodo di transizione di due anni a partire dall'entrata in vigore del pacchetto Swissness. Alcuni esponenti del settore agricolo (SBV, SZV, Suisseporcs, AOP-IGP ecc.) auspicano

072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450