Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine
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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-
sultazione
dell'articolo 51a LPM vale solo nella procedura su azione. Ciò comporterebbe maggiore certezza giuridica e l'azienda che utilizza un'indicazione di provenienza chiamata a fornire la prova sarebbe protetta dalle applicazioni abusive della legge e non sarebbe gravata da oneri amministrativi o finanziari ingiustificati. IG Swiss Made (e i suoi membri del settore orologiero) chiedono inoltre che sia precisato che durante l'assunzione delle prove si applicano le relative disposizioni del CPC e del CPP. VBF, SBC, UPSC, GastroSuisse, VSLF e SGV chiedono che, in caso di azione illegittima, l'attore sia tenuto a indennizzare l'accusato completamente.
Giacché l'inversione dell'onere della prova è applicabile solo in caso di processo, al fine di garantire la certezza giuridica e specificare l'inversione della prova ai sensi dell'articolo 51a LPM, Swissmem e TVS chiedono che nella disposizione dell'ordinanza sul divieto di abuso (articolo 52b OPM) sia specificato che la ricerca generale e indeterminata di prove non è ammessa.
e. Stralcio del punto 4.2 del rapporto esplicativo (Ripercussioni Finanziarie e sull’effettivo del personale per i Comuni e i Cantoni)
Diversi Cantoni (tra cui SZ, SH, GL, AR, GR e TG) e l'ACCS sostengono che l'introduzione di numerose nuove disposizioni e di termini non chiaramente definiti grava pesantemente sui chimici cantonali, contrariamente a quanto affermato nel Rapporto esplicativo al numero 4.2. Adducono inoltre che non sussiste alcuna base legale secondo cui l'attuazione sia di competenza delle autorità di controllo delle derrate alimentari cantonali o del chimico cantonale. Secondo questi partecipanti alla consultazione i controlli legati alla protezione dei marchi supererebbero ampiamente le possibilità e le risorse delle autorità di controllo delle derrate alimentari cantonali e non sono giuridicamente possibili secondo le modalità previste.
f. Precisazione relativa alle indicazioni di provenienza regionali e locali
AIPPI ritiene che non emerge chiaramente se le disposizioni valide in modo specifico per la Svizzera siano analogamente applicabili per le indicazioni di provenienza locali e regionali. VBF auspica che il testo dell'ordinanza menzioni esplicitamente che oltre all'indicazione di provenienza «Svizzera» sono protette anche le indicazioni di provenienza regionali e locali.
2.2 Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari (OIPSDA)
2.2.1 Osservazioni generali
La norma per l'esecuzione dell'OIPSDA è percepita per lo più come inadeguata. Le organizzazioni agricole, dei consumatori e altre organizzazioni lamentano la mancanza di una chiara disposizione e competenza d'esecuzione e si esprimono a favore della creazione di chiare norme di esecuzione (Swisscofel, SBC, VKMB, SKS, GastroSuisse, VSGP, AMS, VTL, ZBB, LBV, Vacca Madre Svizzera, SZV, USC, DOP-IGP, ASPP, alpinavera, ZGBV, IG Regio, Suisseporcs, ACS, USPV, FRC, VKMB, PSS, ecc.). I Cantoni sono unanimemente contrari alla delega dell'esecuzione. Si tratta di un interesse di protezione prevalentemente di diritto privato. Ciò inciderebbe sensibilmente sulle risorse delle autorità cantonali. Come possibile alternativa è stata proposta un'esecuzione da parte delle autorità federali o una procedura di certificazione.
2.2.2 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto
072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450