Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine

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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-

sultazione

si applica se si tratta di un'agevolazione limitata nel tempo a causa di una situazione temporaneamente lacunosa. L'industria alimentare (fial, Unilever, Emmi, UPSC, DSM, Biscosuisse, GastroSuisse, Emmi, etc.) vorrebbe un prolungamento a 24 mesi. Così si eviterebbero adeguamenti non necessari quando un prodotto naturale oltrepassa spesso la soglia del grado di autoapprovvigionamento.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Le organizzazioni agricole e dei consumatori (AMS, USC, FRC, SKS, USDCR, FSPC, Suisseporcs, ecc.) nonché alcuni Cantoni (TG, UR, NE, JU, GE) vorrebbero stralciare tale articolo poiché fino all'entrata in vigore dell'OIPSDA vi è tempo sufficiente per adeguamenti. L'industria alimentare (fial, Emmi, Coop, Migros, VMI, Biscosuisse, DSM, ecc.) nonché i Cantoni AR, TG, GL accolgono per la maggior parte favorevolmente la proposta di un periodo transitorio di 2 anni ma auspicano che le derrate alimentari in tale periodo possano essere fabbricate e vendute secondo il diritto previgente. Inoltre dopo il periodo di transizione dovrebbero poter essere utilizzate le scorte di magazzino per evitare assurde azioni di distruzione.

Art. 12 Entrata in vigore

L'entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2017 per la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione (organizzazioni agricole, Cantoni, ecc.) è inaccettabile e incomprensibile; l'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016. Emmi e Handel Schweiz accolgono in maniera esplicitamente favorevole un'entrata in vigore al 1° gennaio 2017, mentre i singoli rappresentanti dell'industria alimentare (fial, Migros, ecc.) non si sono espressi in proposito. Coop e il Forum dei consumatori respingono la data proposta e auspicano, come altri partecipanti alla procedura di consultazione (FRC, Swisscofel, ecc.), un'entrata in vigore concomitante e un'armonizzazione delle disposizioni relative alla dichiarazione con il diritto in materia di derrate alimentari.

Allegati

Le organizzazioni agricole sostengono in linea di principio la pubblicazione degli allegati con singoli adeguamenti specifici per i prodotti. Da parte dei Cantoni e dell'industria alimentare (ZG, fial, Migros, Coop, Unilever, ecc.) sono segnalate varie esigenze di correzione. I Cantoni (GR, TI, ecc.) chiedono che sia verificata la completezza e che le categorie siano adeguate al diritto in materia di derrate alimentari. Diverse organizzazioni (fial, Nestlé, Emmi, Unilever, IG DHS, SESK, VMI, DSM, economiesuisse, Biscosuisse, Handel Schweiz, ecc.) nonché alcuni Cantoni (GL, TI, SH) vorrebbero accorpare gli allegati 1A e 2 e trasformarli in un elenco positivo. Il livello di dettaglio dell'elenco e il grado di aggregazione dei prodotti naturali sono valutati in maniera controversa dai diversi partecipanti alla procedura di consultazione.

2.3 Ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

2.3.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'istituzione di un sistema per la registrazione di DOP e IGP per i prodotti non agricoli; nessun partecipante ha espresso un parere contrario. Diversi partecipanti (AIPPI, SGV, ecc.) sono favorevoli a una simmetria tra il sistema per la registrazione di DOP e IGP per i prodotti agricoli e di quello per i prodotti non agricoli. La maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GL, GR, NE, SH, SZ, TG, TI, ZG) e l'ACCS si esprimono, tuttavia, contro le formulazioni nel progetto di ordinanza e nel rapporto esplicativo che prevedono possibilmente di delegare l'attuazione ai Cantoni per entrambi i sistemi. Altri partecipanti (economiesuisse, FH, PLR, PPD)

072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450