Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 40 pagine
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Diritto di esecuzione «Swissness» - Rapporto concernente i risultati della procedura di con-
sultazione
ritengono che i principi validi per le DOP e IGP agricole non siano applicabili ai prodotti industriali e che sia quindi necessario modificare il progetto di ordinanza di conseguenza.
Centre Patronal chiede che prima di elaborare l'ordinanza svizzera si attenda la relativa legislazione dell'Ue. Si parte dal presupposto che prima dell'entrata in vigore della revisione Swissness prevista il 1° gennaio 2017 ci sia il tempo per armonizzare i sistemi di registrazione svizzeri e Ue. AIPPI ritiene inevitabile un adeguamento della legislazione svizzera successivo all'entrata in vigore della relativa legislazione Ue.
2.3.2 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto
In merito a questo articolo non sono pervenute osservazioni nella procedura di consultazione.
Art. 2 Definizioni
Diversi partecipanti alla consultazione (ACCS, AG, GR, SZ, TG) ritengono che alla definizione del termine «indicazione geografica» alla lettera b occorra aggiungere la frase «che è prodotto, trasformato o elaborato in un'area geografica determinata» sul modello della definizione delle IGP nell'ordinanza DOP/IGP dei prodotti agricoli.
Art. 3 Denominazioni omonime
Due partecipanti alla consultazione (ACCS e TI) non ritengono sufficientemente chiaro il termine «condizioni pratiche» al capoverso 2.
Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione
Quattro partecipanti alla consultazione (economiesuisse, FH, PLR, TVS) propongono di sostituire il termine «raggruppamento di produttori» con «associazione di categoria». La differenza dei criteri di rappresentatività previsti all'articolo 52n capoverso 2 OPM e l'articolo 4 dell'ordinanza in questione è considerata potenzialmente problematica da quattro associazioni (economiesuisse, FH, PLR e TVS), mentre altre due associazioni (SGV e VSB) chiedono che i criteri di cui al capoverso 2 siano alternativi anziché cumulativi.
Un partecipante (ASCPI) chiede in quale modo si possa dimostrare l'osservanza del criterio previsto all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.
Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione
Un partecipante alla procedura di consultazione (J. Simon) chiede che si esiga dal raggruppamento che presenta la domanda di includere elementi a dimostrazione del fatto che non si tratti di una denominazione generica (capoverso 2).
Art. 6 Elenco degli obblighi
Diversi partecipanti (FH, economiesuisse, PLR) sottolineano che se una denominazione definita da un'ordinanza secondo l'articolo 50 capoverso 2 LPM diventa oggetto di una domanda di registrazione ai sensi del progetto di ordinanza, l'elenco degli obblighi deve riprendere le condizioni definite nell'ordinanza secondo l'articolo 50 capoverso 2 LPM.
072.10/2009/00749 \ COO.2180.104.7.61450