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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)
del
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visto l’articolo 75 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea,
2
in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero…. dell’allegato dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Rapporto con il diritto europeo
Le norme di circolazione per aeromobili si conformano al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e alla presente ordinanza che completa il suddetto regolamento.
Art. 1a Campo d’applicazione territoriale
Le norme di circolazione si applicano a tutti gli aeromobili che circolano in Svizzera.
Art. 2 Casi particolari
1 Le norme di circolazione si applicano agli aeromobili dell’aviazione militare sempre che il Comando delle Forze aeree non emani altre prescrizioni d’intesa con l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sulla base dell’articolo 107 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea.
2 L’ordinanza del 24 novembre 19945 sulle categorie speciali di aeromobili si applica ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati e agli aeromobili senza occupanti.
1 RS 748.01
2Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012,
che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (CE)
n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010.