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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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svizzeri per la navigazione aerea, devono recare a bordo e utilizzare, nei casi seguenti, un transponder in modo S almeno di livello 2, dotato del codice SI e in grado di trasmettere i dati di base della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveillance):

a. voli negli spazi aerei delle classi C e D;

b. voli negli spazi aerei della classe E a una quota superiore a 7000 piedi sopra il livello medio del mare;

c. voli a vista notturni negli spazi aerei di tutte le classi.

2 Nel caso in cui a bordo sia presente un transponder, quest’ultimo deve essere utilizzato anche al di fuori degli spazi aerei elencati al capoverso 1.

3 L’organo di controllo della circolazione aerea può, in singoli casi, contrariamente a quanto stabilito ai capoversi 1 e 2, impartire un’istruzione che esiga lo spegnimento del transponder.

4 Inoltre, nelle zone di utilizzazione obbligatoria del transponder definite dall’UFAC sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, la presenza a bordo e l’utilizzo di un transponder in modo S che risponda agli stessi requisiti elencati al capoverso 1 sono obbligatori.

5 I codici da utilizzare figurano nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche.

6 Gli operatori di aeromobili si accertano che i dati trasmessi dal transponder in modo S siano corretti, completi e aggiornati. Ciò vale anche per i dati trasmessi su base volontaria.

Capitolo 4: Regole del volo strumentale

Art. 25 Quote minime di volo

1 Per i voli strumentali valgono le seguenti quote minime di volo:

a. in regioni montuose di più di 3050 m sopra il livello del mare: almeno 600 m sopra l’ostacolo più elevato situato in un raggio di 8 km intorno alla posizione stimata dell’aeromobile;

b. altrove: almeno 300 m sopra l’ostacolo più elevato situato in un raggio di 8 km intorno alla posizione stimata dell’aeromobile.

2 Si può derogare alle quote minime di volo per le esigenze di decollo e di atterraggio.

3 L’UFAC può inoltre autorizzare altre eccezioni.

Art. 26 Equipaggiamento con transponder

1 Gli aeromobili che utilizzano lo spazio aereo svizzero per effettuare voli secondo le regole del volo strumentale o ricorrono ai servizi svizzeri per la navigazione aerea, devono recare a bordo e utilizzare, nei casi seguenti, un transponder in modo S