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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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3 Agli alianti da pendio si applicano le norme di circolazione relative agli alianti, sempre che l’ordinanza del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili non stabilisca altrimenti.

4 Ai motoalianti con il motore in marcia si applicano le norme di circolazione per gli aeromobili, a quelli con motore fermo le norme di circolazione per gli alianti.

5 I lanci con il paracadute sono disciplinati agli articoli 8-8d. Le restanti norme di circolazione si applicano per analogia.

Art. 2a Rinvio alle norme SERA

Le disposizioni dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, a cui rinvia la presente ordinanza, sono designate con la sigla «SERA»6.

Art. 2b Autorità competente

Ai sensi dell’articolo 2 numero 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 l’autorità competente è l’UFAC.

Art. 3 Utilizzazione delle classi di spazio aereo

Le modalità di utilizzazione delle classi di spazio aereo in Svizzera sono stabilite nell’allegato.

Capitolo 2: Norme di circolazione generali

Art. 4 Lotta contro il rumore

Con un aeromobile non si deve causare più rumore di quello provocato da un comportamento rispettoso e da un impiego appropriato.

Art. 5 Acrobazie aeree

1 Per effettuare voli acrobatici negli spazi aerei delle classi C e D o al di sopra degli aerodromi è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo della circolazione aerea, o in mancanza di tale organo, dal capo dell’aerodromo, tenendo conto a tale scopo della situazione del traffico.

2 La quota minima per i voli acrobatici è di:

a. 500 m dal suolo con velivoli o elicotteri;

6 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).