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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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3 Agli alianti da pendio si applicano le norme di circolazione relative agli alianti, sempre che l’ordinanza del 24 novembre 1994 sulle categorie speciali di aeromobili non stabilisca altrimenti.
4 Ai motoalianti con il motore in marcia si applicano le norme di circolazione per gli aeromobili, a quelli con motore fermo le norme di circolazione per gli alianti.
5 I lanci con il paracadute sono disciplinati agli articoli 8-8d. Le restanti norme di circolazione si applicano per analogia.
Art. 2a Rinvio alle norme SERA
Le disposizioni dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, a cui rinvia la presente ordinanza, sono designate con la sigla «SERA»6.
Art. 2b Autorità competente
Ai sensi dell’articolo 2 numero 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 l’autorità competente è l’UFAC.
Art. 3 Utilizzazione delle classi di spazio aereo
Le modalità di utilizzazione delle classi di spazio aereo in Svizzera sono stabilite nell’allegato.
Capitolo 2: Norme di circolazione generali
Art. 4 Lotta contro il rumore
Con un aeromobile non si deve causare più rumore di quello provocato da un comportamento rispettoso e da un impiego appropriato.
Art. 5 Acrobazie aeree
1 Per effettuare voli acrobatici negli spazi aerei delle classi C e D o al di sopra degli aerodromi è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal competente organo di controllo della circolazione aerea, o in mancanza di tale organo, dal capo dell’aerodromo, tenendo conto a tale scopo della situazione del traffico.
2 La quota minima per i voli acrobatici è di:
a. 500 m dal suolo con velivoli o elicotteri;
6 SERA = Standardised European Rules of the Air (norme europee standardizzate sullo spazio aereo).