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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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restrizione non si applica ai voli di ricerca, salvataggio, polizia, istruzione e trasporto urgente con elicotteri, nonché alle ascensioni in pallone.

2 Durante i voli notturni a vista devono essere rispettati i seguenti valori minimi:

a. visibilità in volo: 8 km;

b. distanza orizzontale dalle nubi: 1,5 km;

c. distanza verticale dalle nubi: 300 m.

3 In casi particolari sono ammesse deroghe a queste condizioni, per esempio per voli del servizio medico, operazioni di ricerca e salvataggio, trasporti urgenti e voli per operazioni antincendio effettuati con elicotteri.

4 Durante i voli a vista notturni l’aeromobile deve stabilire e mantenere una comunicazione sul canale radio appropriato del servizio di controllo della circolazione aerea, purché sia disponibile un servizio di questo tipo.

5 La deroga ai valori minimi del capoverso 2 è ammessa se l’aeromobile e l’aerodromo permangono in contatto visivo e se vi è l’autorizzazione del competente organo di controllo della circolazione aerea, oppure, in mancanza di tale organo, quella del capo dell’aerodromo.

Art. 23 Quote minime di volo

1 Durante i voli a vista valgono, anche di notte, le quote minime di volo secondo la norma SERA.5005 lettera f.

2 Se necessario è ammessa l’inosservanza delle quote minime di volo unicamente:

a. durante voli di ricerca, di salvataggio e di polizia;

b. per le esigenze dei decolli e degli atterraggi;

c. nel quadro di esercizi di atterraggio di emergenza con velivoli fuori da regioni densamente popolate, se a bordo vi è un istruttore o un pilota autorizzato a effettuare voli di introduzione;

d. durante voli con elicotteri a scopo di istruzione fuori da regioni densamente popolate nonché sopra un aerodromo o nelle sue vicinanze, con l’autorizzazione del capo dell’aerodromo a scopo di esercitazione;

e. durante voli in pallone libero effettuati a scopo di istruzione, se a bordo è presente un istruttore; o

f. previa autorizzazione speciale dell’UFAC.

3 La quota minima per i voli di pendio con alianti è di 60 m dal suolo. Deve inoltre essere mantenuta una sufficiente distanza laterale di sicurezza rispetto al pendio.

Sezione 2: Equipaggiamento

Art. 24 Equipaggiamento con transponder

1Gli aeromobili motorizzati, gli alianti e i palloni che utilizzano lo spazio aereo svizzero per effettuare voli secondo le regole del volo a vista o ricorrono ai servizi