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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine

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Art. 20 Voli strumentali in aliante nelle nubi

1 Devono essere rispettate le procedure definite dall’UFAC nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche.

2 Questi voli strumentali:

a. sono autorizzati solo nei cumuli o nei cumulonembi, ma mai in coltri nuvolose;

b. le nubi non devono toccare alcun ostacolo circostante;

c. la distanza verticale tra la base della nube e l’ostacolo al suolo più alto deve essere di almeno 300 m.

3 Un volo strumentale può essere effettuato unicamente se il competente organo di controllo della circolazione aerea lo ha autorizzato.

Art. 21 Zone di volo a vela

1 Le zone di volo a vela sono fissate nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche. Sono pubblicate come zone regolamentate.

2 All’interno delle zone di volo a vela dello spazio aereo della classe E gli alianti devono mantenere, in deroga all’articolo18 capoverso 1, le seguenti distanze minime:

a. 50 m in verticale dalle nubi;

b. 100 m in orizzontale dalle nubi.

3 Le regole relative alle zone di volo a vela non si applicano:

a. nelle zone di controllo esistenti e attive;

b. nelle aree terminali di controllo;

c. nello spazio aereo della classe G;

d. nelle altre zone regolamentate o pericolose.

4 Un’area terminale di controllo è la parte di un’area di controllo normalmente situata alla confluenza di rotte ATS10 nelle vicinanze di uno o più aerodromi importanti.

5 I voli strumentali sono vietati all’interno delle zone di volo a vela.

Art. 22 Voli a vista notturni

1 I voli a vista notturni possono essere effettuati soltanto in partenza e a destinazione di aerodromi equipaggiati e autorizzati a tale scopo. In casi particolari e alle condizioni di cui al capoverso 2, l’UFAC può autorizzare eccezioni a tale restrizione. La

10 ATS = Air Traffic Service.