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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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Art. 8a Precauzione
I lanci con il paracadute devono essere effettuati solo se non vi è rischio per la vita o i beni di terzi.
Art. 8b Aree di atterraggio in caso di lanci con il paracadute al di fuori degli aerodromi
1 L’area di atterraggio deve essere esaminata prima del lancio. Deve essere libera da ostacoli in funzione del tipo di paracadute utilizzato ed essere segnalata mediante una croce ben visibile. Il vento al suolo deve essere indicato da una manica a vento o da altri mezzi.
2 È vietato atterrare sulle vie pubbliche. Gli atterraggi in aree densamente popolate o sulle acque pubbliche sono autorizzati soltanto d’intesa con i competenti organi di polizia.
3 Prima di segnalare un’area di atterraggio è opportuno chiedere il consenso del proprietario del fondo.
Art. 8c Sorveglianza dei lanci
1 I lanci devono aver luogo sotto la diretta sorveglianza di un capo responsabile.
2 I lanci non possono aver inizio prima che un osservatore al suolo abbia confermato per radio o per mezzo di segnali che nessun aeromobile si trova nello spazio aereo utilizzato.
Art. 8d Casi di emergenza
In casi di emergenza ai lanci con il paracadute non si applica alcuna restrizione.
Sezione 2: Prevenzione di collisioni
Art. 9 Voli in formazione
Ai voli in formazione si applicano tutte le limitazioni e le condizioni previste dalla norma SERA.3135.
Art. 10 Spirali con alianti
1 Un aliante deve scostarsi a destra dell’altro aliante che sta effettuando delle spirali in una corrente ascensionale.
2 L’aliante che entra in una corrente ascensionale in cui evolve già un altro aliante, deve eseguire le spirali nel medesimo senso di quest’ultimo.
3 Se due o più alianti volano lungo il medesimo pendio, è vietato eseguire spirali o virate verso il pendio.