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Consultazione 2014/91: Revisione totale dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili · 14 pagine
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h. aerodromo di destinazione e durata presumibile del volo;
i. aerodromi alternati.
2 Possono inoltre essere fornite le seguenti indicazioni:
a. autonomia in ore e minuti;
b. numero delle persone a bordo;
c. equipaggiamento di soccorso e di sopravvivenza;
d. altre indicazioni utili.
3 Per i piani di volo presentati durante il volo queste disposizioni si applicano per analogia.
4 Se impiegato nel piano di volo, il termine «aerodromo» può designare anche luoghi di atterraggio utilizzati da aeromobili che prevedono tipi di impieghi particolari, come gli elicotteri o gli aerostati.
Art. 14 Notifica del volo
Un aerodromo di partenza può esigere che i decolli previsti vengano notificati per iscritto, se necessario ai fini della sorveglianza locale.
Art. 14a Lasciapassare
Per i voli con aliante o le ascensioni con palloni liberi oltre il confine nazionale deve essere recato a bordo un lasciapassare rilasciato dall’UFAC.
Sezione 4: Servizi di navigazione aerea
Art. 15 Servizio di controllo della circolazione aerea
1 Si deve ricorrere al servizio di controllo del traffico aereo per i voli seguenti:
a. voli strumentali
b. voli a vista conformemente alla norma SERA.8001 lettere b, c e d.
2 Al momento dell’emissione dell’autorizzazione l’organo di controllo della circolazione aerea deve prevedere la separazione conformemente alla norma SERA.8005.
3 Su richiesta del pilota di un aeromobile negli spazi aerei delle classi D ed E l’organo di controllo della circolazione aerea può emettere l’autorizzazione per un volo se:
a. quest’ultimo mantiene la propria separazione per una parte specifica del volo al di sotto dei 3050 m (10 000 piedi) durante la fase di decollo o di atterraggio, di giorno e in condizioni meteorologiche di volo a vista; e se
b. il pilota dell’altro aeromobile approva l’autorizzazione.