Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 14 pagine
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Swissmem chiedono che gli interessati siano informati per tempo; scienceindustries ritiene anche che debbano essere consultati4.
Osservazioni
Poiché il progetto non interessa direttamente l’economia come datore di lavoro, l’Unione padronale svizzera rinuncia a prendere posizione. Anche i membri di ECO SWISS, l’organizzazione dell’economia svizzera per la protezione dell’ambiente, sono interessati solo in minima parte dal progetto; l’organizzazione ha rinunciato pertanto a prendere posizione. La SUVA fa notare che le novità interessano solo in misura marginale la protezione della salute sul posto di lavoro, ragione per cui rinuncia a prendere posizione.
Per le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) il progetto non conterrebbe modifiche rilevanti. Poiché le FFS utilizzano ancora prodotti refrigeranti «stabili nell’aria» nelle carrozze passeggeri, in occasione della prossima revisione gradirebbero essere coinvolte per tempo nel processo di elaborazione. Ökostrom Schweiz, l’associazione dei gestori di impianti di biogas agricolo, chiede di essere inclusa nell’elenco dei destinatari; dal presente progetto di revisione non è interessata o lo è solo marginalmente.
Secondo due Cantoni, l’introduzione delle nuove prescrizioni comporterebbe un aumento degli oneri esecutivi, in una situazione già caratterizzata da scarse risorse in termini di personale e finanziarie. Un Cantone è dell’avviso che i costi finanziari supplementari per l’esecuzione non debbano essere a carico dei Cantoni.
4 Questa richiesta riguarda i seguenti allegati: 1.10 (sostanze CMR), 1.17 (sostanze secondo l’allegato XIV del regolamento REACH), 2.1 (detersivi per tessili), 2.2 (prodotti di pulizia), 2.16 numero 5 (metalli pesanti negli autoveicoli) e 2.18 (apparecchi elettrici ed elettronici). Per gli allegati 2.1, 2.2, 2.16 e in un caso dell’allegato 2.18 si tratta di adeguamenti agli elenchi UE dei detergenti e dei componenti per veicoli nonché degli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) che in via eccezionale possono contenere sostanze fondamentalmente vietate. Nel secondo caso dell’adeguamento dell’allegato 2.18 è possibile ampliare l’elenco delle sostanze che secondo la direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) non possono essere contenute negli AEE. Negli adeguamenti dell’allegato 1.10 vengono menzionate le sostanze che come nell’UE non possono essere fornite al grande pubblico come tali o come componenti di preparati. Infine, negli adeguamenti dell’allegato 1.17 dell’ORRPChim si tratta del trasferimento di sostanze dall’allegato XIV del regolamento REACH. Ad oggi non è stato effettuato alcun adeguamento in questo ambito.