Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 14 pagine
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introdurre un obbligo di notifica anche per gli impianti che utilizzano fluidi alternativi.
Swissmem apprezza il fatto che il progetto crei la possibilità di rinviare rapidamente a modifiche di norme (n. 2.2 allegato 2.10). I nuovi obblighi del gestore e gli obblighi di informazione sono giudicati accettabili (n. 2.2bisallegato 2.10). Viene inoltre accolta con favore la flessibilità introdotta nelle disposizioni concernenti la riduzione delle quantità di prodotti refrigeranti (n. 2.3 allegato 2.10). Anche l’azienda KAPAG Kälte-Wärme AG accoglie espressamente con favore queste nuove prescrizioni.
Secondo ProKlima - l’associazione dei produttori e fornitori nel settore dell’impiantistica compreso il segmento clima-freddo - e l’ASF - l’associazione svizzera del freddo commerciale, del freddo industriale, della climatizzazione e delle pompe di calore - per il settore comfort-clima-freddo occorre perseguire un avvicinamento dei contenuti a quelli del regolamento F-Gas approvato dal Parlamento europeo a marzo 2014. Secondo ProKlima l’impiego di sole macchine con prodotti refrigeranti non «stabili nell’aria» richiederebbe ancora più tempo, mentre secondo l’ASF occorre autorizzare l’impiego dei prodotti refrigeranti R23, R508B e MO89 a partire da temperature di evaporazione inferiori a -50°C nell’esercizio normale fino a quando non saranno disponibili sul mercato alternative idonee. Inoltre, determinate ristrutturazioni e piccoli ampliamenti di impianti di refrigerazione esistenti dovrebbero essere possibili senza che gli impianti debbano soddisfare tutte le prescrizioni dell’allegato 2.10 dell’ORRPChim; l’ASF si metterebbe a disposizione per l’elaborazione di un «catalogo degli ampliamenti». Secondo le spiegazioni fornite dalle due organizzazioni, nella pianificazione e nella costruzione di impianti di refrigerazione vi sarebbero conflitti tra prescrizioni in materia di sicurezza, ambiente ed energia. Ad esempio, sussistono contraddizioni tra la norma SIA 382.1 (Impianti di aerazione e di climatizzazione - Principi generali e requisiti) e l’ORRPChim.
Secondo ProKlima, per rispettare la norma SIA 382.1 il settore necessita di macchine frigorifere o pompe di calore ad elevata efficienza. Questi apparecchi presenterebbero quantità di fluido nettamente maggiori rispetto a quelle proposte ora all’allegato 2.10 numero 2.3 capoverso 2 lettera b dell’ORRPChim. Anche l’ASF lamenta il fatto che la normativa proposta per le quantità di fluido impedirebbe l’impiego di soluzioni tecnicamente molto avanzate. Le quantità di fluido dovrebbero essere fissate su livelli praticabili e, a tale proposito, l’ASF offre il suo sostegno. Secondo ProKlima, se si impiega un fluido con un GWP >1500, una quantità pari a 180 g per kW di potenza frigorifera non è sempre sufficiente. Occorrerebbe quindi aumentare il limite di cui al numero 2.3 capoverso 2 lettera b numero 1 oppure fissare un limite supplementare di 300 g per le macchine multifunzione o gli apparecchi WRG.
Secondo ProKlima e l’ASF, la procedura per la concessione di autorizzazioni eccezionali sarebbe troppo complessa e dovrebbe essere semplificata. Inoltre gli addetti alla pianificazione necessiterebbero di uno strumento ausiliare per poter valutare le prospettive di successo di una domanda di deroga (ASF). Sempre secondo l’ASF, le prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti sarebbero in parte poco comprensibili e ci si attende che l’UFAM elabori una guida in collaborazione con l’ASF.
Per quanto concerne le nuove prescrizioni concernenti l’autorizzazione d’esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, Swissmem ritiene necessario concedere un periodo di transizione di un anno. ASPU/BirdLife e il WWF sono contrari all’esportazione di alogeni. Per l’uso in aeroplani, veicoli speciali dell’esercito e impianti nucleari sarebbero disponibili già da anni alternative che non danneggiano lo strato di ozono.
Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi per via aerea
Tra le prese di posizione pervenute, 55 comprendono commenti sullo spargimento dall’aria (proposta di modifica dell’articolo 4 e dell’allegato 2.6a dell’ORRPChim). Occorre sottolineare che le