Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 14 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 4Fedlex · Rapporto sui risultati

lizzati come elettrodi di riferimento nei dispositivi analitici e diagnostici. Swissmem ritiene che nell’aggiornamento delle disposizioni occorre prestare attenzione affinché non venga introdotto alcun divieto per le lampade a vapore di mercurio ad alta pressione, poiché attualmente manca un sostituto senza mercurio1. Swissmem non solleva obiezioni in merito alle limitazioni concernenti l’impiego di composti mercuriali nella fabbricazione di elastomeri poliuretanici.

17 Cantoni, Chemsuisse e l’ACCS ritengono opportuno integrare le limitazioni di cui all’allegato 1.7, specificando che gli impieghi finora vietati in base all’approccio del «divieto totale con deroghe» devono rimanere vietati anche con il nuovo approccio «lista con divieti». Tra questi vi è in particolare l’impiego di mercurio nell’insegnamento scolastico, ma occorrerebbe esaminare altri impieghi e, se del caso, sottoporli a limitazioni.

Secondo la richiesta avanzata da 12 Cantoni e dall’ACCS, occorre includere nella legislazione sulle derrate alimentari - segnatamente nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e nelle relative ordinanze del DFF - le disposizioni concernenti gli articoli in plastica o in gomma contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nonché quelle concernenti gli articoli in cuoio contenenti cromo esavalente conformemente al loro obiettivo di protezione e al loro campo d’applicazione e, in particolare, tenendo conto delle competenze esecutive cantonali. Secondo 3 Cantoni e chemsuisse occorre garantire che nella legislazione sulle derrate alimentari sia fatto riferimento all’esistenza e alla validità delle prescrizioni dell’ORRPChim. Per quanto concerne l’adozione di disposizioni della legislazione UE in materia di prodotti chimici per motivi riguardanti la protezione dei consumatori, l’ACCS suggerisce di elaborare una strategia che stabilisca il luogo adeguato della legislazione Svizzera in cui introdurre la regolamentazione, segnatamente la legislazione sui prodotti chimici o quella sulle derrate alimentari. Secondo le organizzazioni ambientaliste ASPU/BirdLife e WWF, occorrerebbe disciplinare tutti gli IPA nella materie plastiche e non solo gli otto espressamente menzionati nonché tutti i prodotti in cuoio contenenti Cr(VI), a prescindere dal fatto che vengano in contatto con la pelle o meno.

Secondo 8 Cantoni, chemsuisse e l’ACCS, le disposizioni concernenti i disodorizzanti e i deodoranti per l’ambiente contenenti diclorobenzene (1,4 DCB) potrebbero essere integrate nell’esistente allegato 2.2 dell’ORRPChim sui prodotti di pulizia invece che in un allegato separato. Un Cantone è dell’avviso che, essendo l’1,4 DCB una sostanza cancerogena, sarebbe opportuno emanare divieti più ampi rispetto a quelli proposti. Secondo l’ASPU/BirdLife e il WWF, occorrerebbe abbassare dall’1 per cento allo 0,01 per cento il valore limite per la sostanza cancerogena 1,4 DCB nei disodorizzanti e nei deodoranti per l’ambiente.

La modifica delle prescrizioni vigenti concernenti le cloroparaffine a catena breve (SCCP), effettuata in sintonia con le disposizioni del regolamento POP dell’UE, e i divieti totali proposti per l’esaclorobutadiene nel nuovo allegato 1.1 concernente gli inquinanti organici persistenti (POP) non sono praticamente stati commentati. Secondo l’ASPU/BirdLife e il WWF, occorrerebbe abrogare la deroga per i prodotti contenenti cloroparaffine che possono contenere l’1 per cento di SCCP. Le SCCP dovrebbero essere eliminate dai cicli dei materiali e sarebbe inoltre auspicabile che l’adozione delle restrizioni e dei divieti previsti dal diritto internazionale avvenisse con maggiore rapidità. Le summenzionate organizzazioni ambientaliste e Swissmem accolgono favorevolmente la decisione di creare un allegato separato per i POP ai sensi delle convenzioni di Stoccolma e CLRTAP.

Swissmem apprezza altresì l’armonizzazione sincronizzata delle disposizioni concernenti le pile con quelle dell’UE e condivide la riduzione dei contenuto di mercurio ammesso nelle minipile e la limitazione degli accumulatori nichel-cadmio negli utensili elettrici senza fili.

1 Questo tipo di elettrodi e lampade sono per definizione apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’allegato 2.18 dell’ORRPChim. Le disposizioni di questo allegato sono armonizzate con quelle della direttiva 2011/65/UE.